due parole sull'intervento della polizia municipale:
gli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria alle forze di polizia che ben conosciamo (cc, pds, gdf, etc..), ma non alla polizia municipale, fatte salve, però, altre disposizioni di legge:
la legge n. 65 del 1986 attribuisce (art.5) chiaramente alla polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria (sia ufficiali che agenti).
ergo: la polizia municipale ha funzione di polizia giudiziaria, seppur limitata, soprattutto dal punto di vista procedurale, rispetto alle forze dell'ordine nazionali.
ciò significa che può procedere all'arresto per bloccare il compimento di un reato, o collaborare con i carabinieri in determinate indagini.
molto dipende anche dagli uffici e nuclei che possono essere istituiti al suo interno in base alle esigenze della città, come ad esempio l'ufficio trattazione arrestati e fermati del comune di torino, dove, come a milano, roma ma anche comuni minori, la polizia municipale è TEMUTISSIMA.
la polizia municipale, se ben diretta, può veramente incidere sulla sicurezza del territorio, anche instaurando collaborazioni o promuovendo campagne, dipende da chi la dirige, dalle risorse disponibili, dalla capacità e professionalità degli operatori.
p.s. sc la sentenza che hai citato è interessantissima, ma la questione che vi si discute non riguarda l'attribuzione di competenze di polizia giudiziaria che già è attribuita dalla legge 65 dell''86 alla polizia municipale, ma chi deve procedere a tale attribuzione. secondo la Corte deve essere lo Stato, e non la regione.