Autore: a.merenda Topic: Della giustizia globale. Salvatore Veca  (Letto 4401 volte)

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Della giustizia globale. Salvatore Veca
« il: 16:17:56 pm, 10 Dicembre 2010 »
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  • Le osservazioni sull’idea di giustizia globale che propongo in questa conversazione si situano nel contesto della teoria politica normativa o, se si preferisce, nell’ambito delle teorie della giustizia, un contesto e un ambito più ampio di quello entro cui si definiscono i dilemmi propri del diritto internazionale e del disegno delle istituzioni internazionali.  Ora, per dirla in breve, nell’ambito delle teorie della giustizia, il punto in cui siamo è il seguente: abbiamo sviluppato, in un’ampia controversia, negli ultimi trent’anni circa, una gamma di offerte filosofiche di teorie della giustizia, fra loro alternative, che si misurano con questioni e dilemmi ben definiti e precisi, sullo sfondo di unità politiche chiuse da confini, stati-nazione. I problemi che abbiamo affrontato nella conversazione precedente sullo sviluppo come libertà e i diritti fondamentali delle persone avevano un loro sfondo implicito, che inevitabilmente coincideva con una comunità politica, definita da confini.

    Su questo sfondo, che chiamerò con Juergen Habermas lo sfondo della costellazione nazionale, in cui sono presupposti assetti di istituzioni politiche, si mettono alla prova differenti risposte quanto alla loro legittimità politica in termini di principi alternativi di giustizia. Utilità e diritti, equità e efficienza, libertà e diritti negativi, eguaglianza delle opportunità, eguaglianza delle capacità, reddito di cittadinanza, cornice costituzionale, diritti fondamentali di cittadinanza e processo democratico di deliberazione: ecco una serie familiare di termini che occorrono nei repertori o nei vocabolari impiegati per il criterio del giudizio politico. E’ di questi termini che ci avvaliamo quando ci misuriamo, in parole povere, con il problema di una società giusta.

    Ora, i problemi di una teoria della giustizia globale si mettono a fuoco a partire da questo sfondo, ma non su questo sfondo. Il loro sfondo appropriato è o dovrebbe essere quello della costellazione postnazionale. Se prendiamo sul serio l’affermazione secondo cui noi non viviamo in un mondo giusto, ci rendiamo conto che questa è la pretesa mena controversa che si possa avanzare in teoria politica normativa. I problemi cominciano subito, appena un passo dopo, quando ci chiediamo come pensare di estendere criteri di giustizia dal versante interno delle unità politiche, delle società giuste o meno giuste o quasi giuste, al mondo giusto o meno giusto e quasi giusto. Come ha osservato Thomas Nagel in un importante saggio sul problema della giustizia globale, che cosa si debba intendere per giustizia su scala globale è meno chiaro e definito. D’altra parte, mi chiedo: come potrebbe essere altrimenti?

    Teniamo presente, inoltre, che l’idea stessa di giustizia si può intendere in più di un senso, come suggeriva Aristotele, almeno entro la nostra tradizione: come giustizia nella distribuzione, nello scambio e nella retribuzione. E avremo frammenti o abbozzi o signa prognostica per una teoria della giustizia globale, se pensiamo alle istituzioni internazionali che governano e regolano scambi e allocazione di risorse e beni o ad istituzioni internazionali che hanno giurisdizione. Alcuni dei più importanti mutamenti del diritto internazionale post Vestfalia nell’ultimo mezzo secolo, dai crimini contro l’umanità alle carte dei diritti umani, alla corte penale internazionale, alla controversa questione dell’ingerenza umanitaria, agli sviluppi del diritto internazionale umanitario, si iscrivono in questo abbozzo. Il punto è: come rendere coerente, come trovare una tesi unificante che ci restituisca o almeno ci avvicini a una concezione plausibile e coerente della giustizia globale?

    Torniamo così alla messa a fuoco dei problemi di una teoria della giustizia senza frontiere. Definiamo il primo problema come il problema dell’estensione dei principi di giustizia dal versante interno all’arena internazionale. Il nostro problema è come passare dalla questione della società giusta alla questione di un mondo giusto. Come vedremo, vi sono almeno due modi per tentare di risolvere il problema dell’estensione, un modo che chiamerò per convenzione cosmopolitico, e un modo che chiamerò per convenzione politico. Ma prima di esaminare, come suggerisce Nagel, l’alternativa fra una concezione cosmopolitica e una concezione politica della giustizia, dobbiamo misurarci con almeno due famiglie di obiezioni che si presentano prima facie come teoremi di impossibilità dell’estensione. Si tratta, per un verso, dell’obiezione del programma del realismo politico. Per altro verso, dell’obiezione del programma di una qualche forma di comunitarismo o di contestualismo.

    La tesi del realismo politico, da Tucidide a Hobbes, sino alle riformulazioni nella teoria politica contemporanea, blocca la possibilità dell’estensione in virtù di una interpretazione favorita dell’arena internazionale come intrinsecamente anarchica o come uno stato di natura. Come sostiene Thomas Hobbes in un passo giustamente celebre, i Leviatani stanno fra loro in postura gladiatoria. Si osservi che, secondo Hobbes, lo stato di natura non prevede la virtù politica della giustizia. Essa è possibile solo entro il contesto delle istituzioni politiche e, in particolare, della sovranità. Ma proprio perché è possibile risolvere la questione della guerra locale grazie all’istituzione politica, è per questa stessa ragione che non è possibile risolvere la questione della guerra fra unità politiche indipendenti e sovrane. La giustizia, si osservi, presuppone istituzioni sovrane e vale solo entro i contesti domestici. Prima e fuori dello stato non c’è giustizia. Quindi, l’assenza del terzo nell’arena internazionale, come amava dire Norberto Bobbio, blocca la possibilità di estendere principi di giustizia dal contesto locale al contesto globale e di pensare giustizia globale. (Per i sostenitori della concezione cosmopolitica, questa è fonte di disagio e di biasimo e il fatto delle sovranità deve essere contrastato e la loro erosione lodata, perché annuncia una qualche forma di istituzione politica unificata a livello globale. Diversa, come vedremo, è la risposta dei sostenitori di una concezione politica della giustizia)

    Come ho sostenuto nel secondo capitolo di La priorità del male e l’offerta filosofica, la mia tesi in proposito è che il realismo politico va preso sul serio, ma che non c’è ragione di accettare la sua pretesa di completezza. Il realismo politico –e non il suo ricorrente tentativo riduzionistico- definisce i vincoli entro cui giacciono le possibilità politiche, istituzionali e giuridiche alternative. Del resto, l’idea di utopia ragionevole, che avevo presentato nelle lezioni di La bellezza e gli oppressi, lavora proprio per esplorare possibilità alternative, entro lo spazio che il mondo ci concede, per dirla con John Rawls. L’idea di utopia ragionevole si definisce così (per contrasto con l’idea di utopia di società perfetta), ricorrendo allo slogan di Rousseau nell’incipit del Contratto sociale: gli esseri umani come sono, le istituzioni come possono essere. Il senso delle possibilità è sostenuto dalla prospettiva dell’utopia ragionevole e indebolisce le pretese di completezza del senso della realtà, per usare ancora una volta la storia del vecchio professore di Robert Musil che dalla durezza degli stipiti della porta traeva le ragioni del senso della realtà, cui associare quelle del senso della possibilità.

    Consideriamo ora la seconda obiezione: quella del contestualismo. L’obiezione è basata sull’idea che la validità di criteri o principi di giustizia è vincolata dai contesti, dalle forme di vita o dalle tradizioni entro cui essi sono generati, apprestati e argomentati. In parole povere, i principi di giustizia presuppongono un “noi”, ma questo noi non è universalistico quanto piuttosto particolare e contingente, e quindi prevede “altri”. (Si osservi un’interessante connessione fra questa tesi e la tesi realistica: la giustizia come virtù politica presuppone, in un caso, un noi politico, definito entro istituzioni della sovranità territoriale e, nell’altro caso, un noi culturale o religioso o morale, definito entro una particolare forma di vita collettiva. Per realisti e contestualisti i confini contano, e molto.) L’obiezione contestualistica blocca la possibilità dell’estensione a due livelli: a un primo livello nega che sia possibile disporre di un criterio di valutazione etica degli stati del mondo che sia indipendente dai valori di qualcuno, di un qualche noi. Quindi, nega universalismo. A un secondo livello, nega che possa essere conseguita convergenza su valori politici sostanziali, perché questi ultimi sono a loro volta inevitabilmente tributari nei confronti di un qualche noi contingente.

    Ho proposto due idee in proposito, per indebolire la presa dell’obiezione contestualistica. La prima, quello di sviluppo come libertà delle persone, ci dà il criterio di valutazione etica. L’idea, come sappiamo, è una riformulazione, sullo sfondo della mia distinzione fra agente e paziente morale, di alcune tesi di Amartya Sen proprie dell’approccio delle capacità e fa perno sulla connessione fra qualità di vita di persone e scelta, indicando una pluralità costitutiva delle ragioni di eleggibilità di una vita. (La pluralità costitutiva delle ragioni di eleggibilità non implica relativismo, quanto piuttosto pluralismo, come sostengo nel primo capitolo di La priorità del male e l’offerta filosofica.) La seconda idea, quella della giustizia procedurale di base, riduce al massimo, per quanto è possibile, il ricorso a valori sostanziali e si basa sul semplice assioma di non esclusione di nessuno dal processo di negoziato, arbitrato, deliberazione e giudizio che miri a conseguire accordi equi. Audi alteram partem, come piaceva dire a Herbert Hart e come ha ricordato più volte, nella sua prospettiva della giustizia come conflitto, Stuart Hampshire. (Muoviamo dalle pratiche e non dalle credenze, dalla polis e non dalla psyche, in senso antiplatonico.)

    Ora, assumiamo che le nostre tre idee ci diano il criterio di valutazione, il criterio di costruzione e la prospettiva appropriata per approssimarci a una teoria della giustizia globale. A questo punto, per amore dell’argomento, possiamo asserire che il problema dell’estensione dalla società giusta al mondo giusto, dal versante interno di comunità politiche definite da confini alla gran città del genere umano, dalla costellazione nazionale alla costellazione postnazionale, è certamente un problema molto difficile da risolvere, ma che non è impossibile risolverlo, come pretendono realisti politici (riduzionisti) e contestualisti. Ed è esattamente a questo punto che ci troviamo di fronte la nuova questione: se è possibile, ci chiediamo, come è possibile estendere i principi di giustizia dalla polis alla cosmopolis? Ancora una volta: che cosa vuol dire propriamente giustizia globale?

    Si consideri, per cominciare ad affrontare la questione, il paradigma kantiano di Per la pace perpetua e dei tardi scritti di filosofia politica e di filosofia della storia dal punto di vista cosmopolitico. Un paradigma rispetto al quale hanno dichiarata la lealtà degli eredi John Rawls e Juergen Habermas in due differenti tentativi di lavorare filosoficamente a un’idea di giustizia senza frontiere. Il paradigma kantiano si misura direttamente con quello hobbesiano, alle origini della nostra recente modernità, come si usa dire. Kant è convinto che sia possibile superare l’impasse dell’estensione. La sequenza dei tre articoli definitivi dell’immaginario trattato di pace nell’opera del 1795 scandisce, passo dopo passo, i requisiti da soddisfare per approssimarsi alla pace: il requisito del diritto pubblico interno (la forma del regime e la costituzione repubblicana), del diritto pubblico esterno (il federalismo che coincide con il diritto internazionale) e il diritto cosmopolitico (diritto che le persone hanno indipendentemente dalla comunità politica cui appartengono). Rawls ha dichiarato il suo debito nei confronti del foedus pacificum di Kant. Habermas ha tratto dal modello cosmopolitico di Per la pace perpetua la sua idea della costituzionalizzazione del diritto internazionale.

    Se si considerano i due tentativi de Il diritto dei popoli di Rawls e dei saggi sulla pace perpetua, sul diritto cosmopolitico e sulla costellazione postnazionale di Habermas, possiamo mettere a fuoco due modi distinti di rispondere alla sfida dell’estensione. La prospettiva di Rawls è una prospettiva incentrata sulla giustizia che deve modellare i termini equi di cooperazione fra società, definite ciascuna come unità morale (i peoples, democratici o decenti che siano). Questo spiega in che senso, secondo Rawls, la questione centrale sia quella dell’interpretazione filosoficamente favorita del diritto internazionale, che renda giustizia al mutuo riconoscimento di eguaglianza di status fra unità politiche distinte. La questione per Rawls è quella dei criteri del giudizio per la condotta di stati nell’arena internazionale (con i difficili problemi della teoria non ideale, costituiti dalle coppie di guerra e pace e ricchezza e povertà). Il solo pezzo universalistico del puzzle è costituito da un sottoinsieme di diritti umani fondamentali, che ha il ruolo di vincolo sulle sovranità interne.

    La prospettiva di Habermas sembra tendere, invece, verso un’interpretazione cosmopolitica e, in particolare, a mettere a fuoco le ragioni del ridisegno delle istituzioni internazionali, a partire dall’Onu, in una sorta di divisione del lavoro funzionale fra livelli di governo o di istituzioni politiche. Una ridefinizione della geografia della sovranità e delle sovranità che, come abbiamo visto, sono strettamente connesse a diritti e giustizia. (Altri filosofi globalisti, che condividono la concezione cosmopolitica come Brian Barry o Thomas Pogge, Charles Beitz, David Held o Hottfried Hoeffe disegnano architetture da Weltrepublik, evitando accuratamente di misurarsi con la celebre espressione di biasimo kantiana nei confronti del governo mondiale, definito come il terribile dispotismo, incoerente e non rispondente alla varietà delle differenze delle lingue e delle religioni.)

    E’ giusto riconoscere che Habermas non ha evitato di misurarsi con la difficoltà kantiana a proposito del rapporto fra concezione cosmopolitica e concezione politica della giustizia. Ma l’interpretazione che Habermas tende a favorire delle difficoltà kantiane mi sembra insoddisfacente. Habermas è convinto che Kant non sia riuscito a chiudere il suo teorema del diritto cosmopolitico (conversione dello ius gentium in ius cosmopoliticum), perché il suo problema era praticamente insolubile nel contesto vestfaliano delle sovranità. Secondo Habermas siamo noi, eredi, con tutta l’immeritata consapevolezza dei posteri, che possiamo esplorare questa possibilità con qualche probabilità di successo, perché ci accade di vivere nella costellazione postnazionale, sullo sfondo dell’erosione delle sovranità, della politica interna mondiale, della comunità di rischio.

    Credo che Habermas sottovaluti le ragioni dell’oscillazione kantiana a proposito di quali istituzioni politiche siano normativamente desiderabili su scala planetaria. Sono convinto che le oscillazioni kantiane inneschino una tensione essenziale con l’alternativa hobbesiana. E penso che questa tensione essenziale sia ineludibile, se il nostro scopo è quello di esplorare le possibilità dell’estensione e le strade, i metodi per approssimarci a una concezione plausibile e coerente della giustizia globale.

    C’è un punto su cui Hobbes e Kant, e i loro eredi, sono d’accordo: che vi è una ragione (di tipo naturalmente diverso) alla base e a favore del contratto sociale e dell’istituzione dell’autorità politica, connessa all’avere le persone interessi o diritti. Vorrei allora concludere indicando, in modo forse sorprendente, l’importanza di almeno una considerazione realistica: le istituzioni non sorgono e non guadagnano stabilità nella durata attraverso la virtù della giustizia. Esse sono esiti contingenti di processi e di negoziati, di conflitti e di trattati di pace, che riflettono le circostanze dell’ingiustizia. Su questo Nagel ha ragione: le vie per la giustizia muovono dal fatto dell’ingiustizia. Il punto è che, solo sotto la condizione dell’esservi istituzioni, si avanza la domanda a proposito della loro legittimità e della loro giustizia. E’ perché vi sono istituzioni che si apre il campo della loro contestabilità e della richiesta variegata della loro giustificazione da parte di coloro su cui le istituzioni esercitano potere e sulle cui vite hanno effetti. Sono processi di questo genere che, dopo tutto, hanno fatto degli stati, degli stati-nazione, i luoghi par excellence della legittimità politica e i campi della contestabilità nel tempo, gli spazi della ridefinizione dei contratti sociali. Questo, alle nostre spalle, nella vicenda moderna degli stati. Nella costellazione nazionale.

    Mi chiedo: perché le cose dovrebbero stranamente essere così diverse nel caso cruciale della costellazione postnazionale? Ma se è così, posso concludere, il passo, il primo passo nella direzione di una teoria della giustizia globale, sarà quello di saggiare la legittimità delle istituzioni internazionali che vi sono, modellate dalla costellazione nazionale, e anticipare, scrutando i segni dei tempi e non rinunciando ad esplorare possibilità, la validità delle istituzioni internazionali che dovremmo poter desiderare nel futuro. Un futuro semplicemente meno inaccettabile e ingiusto del presente. Un futuro possibile, anche in tempi molto difficili. Perché non dovremmo dimenticare che, dopo tutto, come diceva a lezione il professore di Geografia fisica di Koenigsberg ai tempi del recente Illuminismo europeo, dato che la terra è tonda, noi siamo dei tipi destinati prima o poi ad incontrarci.


    Salvatore Veca

    Professore ordinario di Filosofia politica. Università degli studi di Pavia

    Della giustizia globale

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    Re:Della giustizia globale. Salvatore Veca
    « Risposta #1 il: 16:46:52 pm, 10 Dicembre 2010 »
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    Re:Della giustizia globale. Salvatore Veca
    « Risposta #2 il: 16:59:06 pm, 12 Dicembre 2010 »
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  • il dilemma resta e la discussione è aperta.

    prospettive di ordine globale con potere sovraordinato oppure nuova concezione delle relazioni tra comunità, quindi diversa costruzione della concezione di giustizia?

    Già solo la differenza tra sistemi civil law e common law (http://it.wikipedia.org/wiki/Common_law) rende il tutto particolarmente complicato anche se l'Unione Europea è alla ricerca di un'armonizzazione tra le due tradizioni giuridiche...

    Il discorso riprende anche implicazioni interessanti riguardanti il concetto di "natura umana". Celebre il dibattito fra Chomsky e Focault del 1971 dove il primo individuava tratti comuni tra tutti gli esseri umani tali da farli intendere, a priori, per mezzo di un linguaggio basilare comune: la c.d. "grammatica universale"; Focauld, di contro, intravedeva la preminenza della contingenza storica e del portato cuturale al fine di definire una stessa concezione (ad esempio) di giustizia.


    Ciò vuol dire, rapportanto il tutto al titolo del topic: si può parlare di tratti che definiscono l'umanità in modo tale da individuare un "senso di giustizia" traducibile in ogni cultura?
    E, ancora, aggiungo io: le interconnessioni favorite dalle nuove tecnologie porteranno ad interazioni pacifiche tra popoli o daranno vita a nuove forme gerarchiche basate sul "possesso della conoscenza altamente codificata"?

    Se così fosse (l'ultimo caso) tutto cambierebbe per non cambiare e chi vorrà la giustizia se la dovrà fare.
     

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    Re:Della giustizia globale. Salvatore Veca
    « Risposta #3 il: 20:35:59 pm, 12 Dicembre 2010 »
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  • sono felice che hai scoperto il dibattito civil law contro common law (e tutto sto tentativol di armonizzazione fra i due sistemi non lo vedo visto che in europa l'unico paese in common law è la gran bretagna)

    ma continuo a non capire perchè hai proposto sta pappardella di sto tizio.

    qual'è il fine? cosa ha detto di interessante? tu cosa ti proponi di dimostrare? e in cosa questo presumo insigne studioso che parla evidentemente alla sua nicchia vuole dire che vuoi dire anche tu?

    non mi sembra che abbia citato le nuove tecnologie come soluzioni dei problemi e non mi sembra che si occupi dei problemi pratici della giustizia.

    tu cosa pensi della giustizia? preferisci le common law o civil law? e perchè ?cosa vorresti cambiasse?  qual'è il problema per TE?

    così sembra nuovamente la supercazzola del conte mascetti, spiega meglio il tuo pensiero a riguardo magari con riferimenti alla vita quotidiana
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    Re:Della giustizia globale. Salvatore Veca
    « Risposta #4 il: 09:19:41 am, 30 Dicembre 2010 »
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  • evidentemente non conosci il procedimento di formazione delle leggi europee dato dal precedente giuridico creato dalle pronunce della corte europea di giustizia (mi sa che il dibattito lo hai seguito per sentito dire)


    Circa il motivo della proposta della posizione di Veca intendevo divulgare un'analisi che mi sembrava facesse un quadro abbastanza chiaro sul problema del "senso di giustizia" e della sua percezione nei diversi luoghi del pianeta.

    La cosa ci tocca anche visti i precedenti dei siciliani/italiani con il delitto d'onore e/o il codice di giustizia interno (onore) delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

    Per quanto riguarda la mia personale posizione direi che è finito il tempo della contrapposizione tra civil law e common law. Ruolo sempre più rilevante sarà quello dell'interpretazione di consuetudini che è bene ritenere legittime (ancorchè non conformistiche) nella misura in cui non si scontrano con i valori fondanti di una comunità politica.

    Tali valori, è bene si specifichi, non sono contenuti nei singoli interventi particolari molto in voga nei provvedimenti legislativi attuali (si vedanodecreti-decretini-milleproroghe etc.) bensì in prescrizione a carattere universalistico i quali si possano declinare nelle realtà locali della comunità in questione.


    ES: la comunità politica italiana sancisce il divieto di commettere omicidi pena sanzione.  Questo la legge deve fare e basta.
    Poi, la realtà locale deciderà se la pena dovrà essere commutata in lavori forzati, giardinaggio a vita, raccolta immondizia, rifacimento strade, o la vecchia improduttiva, umiliante e svilente  mera incarcerazione (nonostante la quale i boss continuano a comandare, peraltro)



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    Re:Della giustizia globale. Salvatore Veca
    « Risposta #5 il: 21:55:00 pm, 30 Dicembre 2010 »
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  • evidentemente non conosci il procedimento di formazione delle leggi europee dato dal precedente giuridico creato dalle pronunce della corte europea di giustizia (mi sa che il dibattito lo hai seguito per sentito dire)

    antonio quando dici che una persona non conosce qualcosa dovresti fare un esempio pratico della cosa che presumi l'interlocutore sconosce
    detto questo ti ricordo che hai aperto TU il topic quindi si presume che sia tu a voler informare gli altri dovresti essere tu a conoscere di + e ad illustrare al meglio l'argomento, non io ad aver l'obbligo di conoscere tutto pretesa che non ho affatto,
    non conosco questo professore di cui ci sottoponi l'analisi che come ho già detto mi sembra rivolta ad un pubblico di nicchia con un linguaggio alquanto tedioso, mi sembra che il suo discorso sia rivolto a filosofi di professioni e non vedo l'attinenza con i problemi che hai elencato tu, naturalmente posso sbagliarmi e non aver capito ma allora sta a te chiarire meglio con dovizia l'attinenza non nasconderti dietro la mia ignoranza.

    inoltre che intendi per  "Leggi europee" ? dovresti sapere meglio di me che non esistono leggi europee  (e il parlamento è sostanzialmente consultivo)ma al massimo "direttive " che devono essere recepite nella loro sovranità dai rispettivi stati , la cosa + che + si avvicina alle leggi sono  gli accordi europei come ad esempio l'euro.

    non siamo in uno stato federale , la legge nazionale è superiore alle direttive europee, e se una direttiva non viene recepita non ha vigore o mi vuoi dire che non è così?
    quando vieni giudicato in tribunale viene giudicato nel nome del popolo italiano e non del popolo europeo.

    la corte europea, la commissione , il parlamento la vasta burocrazia delle autorità serve + da spauracchio ma il potere effettivo è molto relativo, sono subordinati alla volontà effettiva degli stati di rispettarli.

    tu citi un discorso di un filosofo di diritto e parli di principi ma fin'ora l'europa istituzionale si è distinta nell'occuparsi di come i cittadini si grattano il culo e omogeneizzare il relativi metodi.
    si è vero la corte europea si è distinta per aver stabilito che i nostri processi durano troppo, grande principio diritto, per stabilire che la giustizia per essere tale deve essere veloce avevamo bisogno di un processo europeo, perchè ovviamente se lo dice un giudice europeo è molto diverso che se lo dice un comune cittadino italiano

    ti risulta che dopo queste condanne la situazione sia cambiata?

    ma perdonami forse non conosco il dibattito a cui tu fai riferimento, perciò esponilo tu a parole tue con esempi concreti.


    Circa il motivo della proposta della posizione di Veca intendevo divulgare un'analisi che mi sembrava facesse un quadro abbastanza chiaro sul problema del "senso di giustizia" e della sua percezione nei diversi luoghi del pianeta.

    hai ragione infatti dopo che ho letto "Il paradigma kantiano si misura direttamente con quello hobbesiano" ho capito chiaramente la percezione che ha della giustizia lo zulù del corno d'africa e anche tutti gli altri.

    La cosa ci tocca anche visti i precedenti dei siciliani/italiani con il delitto d'onore e/o il codice di giustizia interno (onore) delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.
    fammi capire la mafia e suoi loro codici interni sono stati  ammessi alle discussini di diritto?



    Per quanto riguarda la mia personale posizione direi che è finito il tempo della contrapposizione tra civil law e common law.
    beh certo se lo dici tu che è finito il tempo della contrapposizione allora  deve essere così già che ci sei mi fai capire il passaggio di veca in cui parla di questa contrapposizione e suggerisce il metodo per superarla perchè io francamente non sono riuscito ad individuarlo.


    Ruolo sempre più rilevante sarà quello dell'interpretazione di consuetudini che è bene ritenere legittime (ancorchè non conformistiche) nella misura in cui non si scontrano con i valori fondanti di una comunità politica.
    quindi se tu finisci in tribunale come vuoi essere giudicato? secondo leggi scritte che contemplano il reato oppure secondo  i precedenti casi simili che hanno già avuto una sentenza?



    ES: la comunità politica italiana sancisce il divieto di commettere omicidi pena sanzione.  Questo la legge deve fare e basta.
    Poi, la realtà locale deciderà se la pena dovrà essere commutata in lavori forzati, giardinaggio a vita, raccolta immondizia, rifacimento strade, o la vecchia improduttiva, umiliante e svilente  mera incarcerazione (nonostante la quale i boss continuano a comandare, peraltro)

    ottimo la pena la devono decidere in loco secondo principi, locali, così magari a palermo decidono di rendere produttivo riina in un giardino pubblico, mentre ad agrigento un omicida lo mettono a lavorare nelle miniere di zolfo, attraversi un confine e la pena cambia radicalmente questo si che è senso della giustizia
    io ricordavo che il simbolo della giustizia era la bilancia
    ciao e buon anno
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