Autore: Nello Bongiovanni Topic: PER LA GIOIA DI QUALCUNO IL RICORSO E' STATO RIGETTATO CI VEDIAMO AL CGA  (Letto 2505 volte)

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N. 02238/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02192/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2011, proposto da:
Sebastiano Bongiovanni, Maria Desirèe Galati, Carmelo Di Mauro, Sebastiano Zappulla, rappresentati e difesi dagli avv. Emilio Castorina e Antonio Fazio, con domicilio eletto presso Emilio Castorina in Catania, piazza Roma, 9;


contro

Comune di Sortino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vitale, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, corso Italia N. 226; Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Per Le Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sortino, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;


nei confronti di

Sebastiano Terranova, rappresentato e difeso dagli avv. Rosario Calanni Fraccono, Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37; Luigi Palì, Lucia Scamporlino, Concetta Adorno, Giuseppe Ciaffaglione, Ballatore Sebastiano, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Calanni Fraccono, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;


per l'annullamento

delle operazioni elettorali della adunanza dei presidenti delle sezioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Sortino dell'1 giugno 2011 e del 2 giugno 2011, nella parte in cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di consigliere comunale del comune per la tornata elettorale del 29-30 maggio 2011 e il Sindaco nonchè dei verbali relativi e degli atti di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale e del Sindaco in essi contenuti

- parziale delle consultazioni elettorali limitatamente alle sezioni 4, 5 e 6 per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Sortino del 29-30 maggio 2011 e dei verbali relativi alle predette sezioni e all'adunanza

- delle operazioni elettorali della adunanza dei presidenti delle sezioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e dei relativi verbali, nella parte in cui non è stato attribuito alcun seggio alla lista Sortino al Centro e nella parte in cui sono stati attribuiti seggi alle liste concorrenti

- di tutti i prospetti dei voti validi e di preferenza e le tabelle dei voti allegati al verbale dell'adunanza dei presidenti per costituirne parte integrante

- di ogni altro presupposto, collegato, connesso e conseguente alle operazioni sopra dette, comprese le deliberazioni del consiglio comunale di Sortino del 20 giugno 2011, non ancora pubblicate concernente l'elezione del presidente del vice-presidente del consiglio comunale e dell'ufficio di presidenza




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sortino e di Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Per Le Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sortino e di Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e di Sebastiano Terranova e di Luigi Palì e di Lucia Scamporlino e di Concetta Adorno e di Giuseppe Ciaffaglione e di Ballatore Sebastiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2011 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in esame si chiede l’annullamento:

- delle operazioni elettorali della "Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale" di Sortino dell’1 giugno 2011 e del 2 giugno 2011, nella parte in cui sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere comunale del Comune per la tornata elettorale del 29-30 maggio 2011 e il Sindaco, nonché dei verbali relativi e degli atti di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale e del Sindaco in essi contenuti;

- parziale delle consultazioni elettorali limitatamente alle sezioni n. 4, 5 e 6 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Sortino del 29- 30 maggio 2011 e dei verbali relativi alle predette sezioni e del!' Adunanza;

- delle operazioni elettorali della "Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale" e dei relativi verbali, nella parte in cui non è stato attribuito alcun seggio alla lista "Sortino al Centro" e nella parte in cui sono stati attribuiti seggi alle liste concorrenti;

- di tutti i prospetti dei voti validi e di preferenza e le tabelle dei voti allegati al verbale del!' Adunanza dei presidenti per costituirne parte integrante;

- di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente alle operazioni sopra dette, comprese le Deliberazioni del Consiglio comunale di Sortino del 20 giugno 2011, non ancora pubblicate, concernenti l'elezione del Presidente, del Vice-presidente del Consiglio comunale e dell'Ufficio di Presidenza;

Si chiede altresì la rinnovazione parziale delle consultazioni elettorali del Consiglio comunale di Sortino e del Sindaco del 29-30 maggio 2011, limitatamente alle sezioni n. 4, 5 e 6, e, in subordine, la correzione del risultato delle elezioni e per la sostituzione ai candidati illegalmente proclamati dei ricorrenti (afferenti alla lista "Sortino al Centro").

I ricorrenti sono elettori del Comune di Sortino, ente della cui elezione si tratta. Essi sono stati, altresì, candidati nella lista "Sortino al Centro" per la elezione alla carica di Consigliere comunale del medesimo Comune nella tornata elettorale amministrativa del 29-30 maggio 2011. Sebastiano Bongiovanni è stato, altresì, candidato alla carica di Sindaco.

Alla competizione elettorale hanno partecipato tre liste, e precisamente: n.1 "Sortino al Centro", n.2 "Con Paolo De Luca per Sortino", n.3 "Sortino Futura".

La lista "Sortino al Centro", alla quale afferiscono i ricorrenti non era collegata al candidato sindaco eletto ed ha ottenuto n. 1446 voti di lista; la lista "Con Paolo De Luca per Sortino" ha ottenuto invece n. 1495 voti di lista. La lista "Sortino Futura", collegata al candidato sindaco eletto, ha ottenuto n. 3012 voti.

La lista "Sortino al Centro" non ha ottenuto alcun seggio al Consiglio comunale, poiché la lista "Sortino Futura" - che ha riportato più del 50% dei voti validi - ha conseguito il c.d. premio di maggioranza e, quindi, sui n. 15 seggi da ricoprire ha avuti assegnati n. 9 seggi in Consiglio comunale. I restanti n. 6 seggi sono stati, invece, attribuiti alla lista "Con Paolo De Luca per Sortino".

I ricorrenti contestano, con il ricorso in esame, le operazioni elettorali che hanno attribuito alla lista "Con Paolo De Luca per Sortino" l'assegnazione dei n. 6 seggi di "minoranza".

Da ciò il ricorso in esame con il quale vengono proposte le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3, in relazione all'art. 10, primo comma, del medesimo T.U. n. 3/1960; violazione del principio costituzionale della libertà del voto, desumibile dagli artt. 1 e 48 Cost. e del principio di parità ed uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.); violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), nonché eccesso di potere per violazione della Circolare n. 8 del 20 aprile 2011, prot. n. 8628, del!' Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.

Invero sostengono i ricorrenti che nella sezione n. 4, il Segretario, signora Emanuele Carmela (nata a Melilli il 17.2.1963), risulta essere affine di secondo grado (cognata) con il candidato sindaco non eletto, prof. Paolo De Luca. Nella sezione n. 5, il presidente di seggio, signora Gallo Sheila (nata a Siracusa il 5.12.1977), risulta essere affine di secondo grado (cognata) con uno dei candidati al Consiglio comunale, signor Mezzio Biagio (nato a Siracusa il 7.11.1985, appartenente alla lista "Sortino Futura"); inoltre, nella sezione n. 6, il segretario di seggio, signor Panebianco Salvatore (nato a Siracusa il 14.7.1958), risulta essere parente in linea collaterale di terzo grado (zio) con il signor Scarrozza Giuseppe (nato ad Augusta 1'1.9.1985, appartenente alla lista "Con Paolo De Luca per Sortino").

2. Violazione dei principi in materia di elezioni e di verbalizzazione di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3, art. 36, ed alla I. reg. n. 7 del 1992; difetto di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e difetto di istruttoria, sviamento della funzione tipica esercitata; violazione del principio costituzionale della libertà del voto, desumibile dagli artt. 1 e 48 Cost.; violazione del principio costituzionale.

Invero secondo i ricorrenti i verbali delle sezioni n. 4 e 6 non lascerebbero dubbi circa l'illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto innumerevoli sarebbero le cancellature e/o correzioni.

3 Violazione art. 38, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e art. 37 e art. 46 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3.

I ricorrenti avrebbero fatto rilevare e denunciato che si verificavano nella sezione n. 4 "gravi difficoltà nella gestione dello scrutinio". Nella stessa sezione si sarebbe avuto, prima l'intervento dei carabinieri di servizio al plesso e, successivamente, non avendo il presidente resa pubblica l'adunanza, l'intervento del Maresciallo della locale stazione dei Carabinieri, Natale Vincenzo, che ha disposto che la seduta di scrutinio fosse resa pubblica.

4. Violazione art. 2, comma 5, della I. reg. n. 35 del 1997.

La norma suddetta prescrive che "qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali".

Orbene, secondo l’assunto dei ricorrenti, la norma non può che essere interpretata nel senso che, ai fini del computo del numero dei voti rilevanti per la corretta distribuzione dei seggi da assegnare in Consiglio alle liste non collegate al candidato sindaco eletto, debba farsi riferimento al numero dei voti ottenuti dal candidato sindaco al quale ciascuna lista è collegata.

Si sono costituiti in giudizio i contro interessati e le Amministrazioni intimate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 14.9.11 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso in esame è infondato e da rigettare.

Con la prima censura si prospetta quanto segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3, in relazione all'art. 10, primo com ma, del medesimo T.U. n. 3/1960; violazione del principio costituzionale della libertà del voto, desumibile dagli artt. 1 e 48 Cost. e del principio di parità ed uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.); violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), nonché eccesso di potere per violazione della Circolare n. 8 del 20 aprile 2011, prot. n. 8628, del!' Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.

Invero sostengono i ricorrenti che nella sezione n. 4, il Segretario, signora Emanuele Carmela (nata a Melilli il 17.2.1963), risulta essere affine di secondo grado (cognata) con il candidato sindaco non eletto, prof. Paolo De Luca. Nella sezione n. 5 , il presidente di seggio, signora Gallo Sheila (nata a Siracusa il 5.12.1977), risulta essere affine di secondo grado (cognata) con uno dei candidati al Consiglio comunale, signor Mezzio Biagio (nato a Siracusa il 7.11.1985, appartenente alla lista "Sortino Futura"); inoltre, nella sezione n. 6, il segretario di seggio, signor Panebianco Salvatore (nato a Siracusa il 14.7.1958), risulta essere parente in linea collaterale di terzo grado (zio) con il signor Scarrozza Giuseppe (nato ad Augusta 1'1.9.1985, appartenente alla lista "Con Paolo De Luca per Sortino").

In relazione alla censura in esame il Collegio precisa che questo TAR , con sentenza n. 263/05 depositata in Segreteria il 16 febbraio 2005 (confermata sul punto dal CGA con sentenza n. 115/06 depositata in segreteria il 24 marzo 2006 ) ha già deciso una fattispecie analoga.

Nella sopracitata sentenza si statuisce quanto segue:

…“Ciò posto, la Sezione ritiene che il principio fondamentale che informa il procedimento elettorale sia quello del rispetto della volontà popolare così come “cristallizzata” al momento della espressione del voto, che non può essere frustrata da una qualsiasi irregolarità, anche marginale, in un seggio elettorale.

In altri termini, appare del tutto iniquo che un’intera elezione o quella di uno o più seggi debba venire meno, quando gli errori contestati non refluiscano concretamente sul risultato finale delle operazioni nel suo complesso.

Cosicché, il Giudice deve aver riguardo al contemperamento degli interessi coinvolti, senza dimenticare la norma processuale (art. 100 c.p.c.) che impone l’accoglimento del gravame solo ove possa essere soddisfatto uno specifico interesse tutelato dall’ordinamento.”….

…..“Il Collegio, infatti, ritiene di dover sottolineare che nel caso in esame non si discute di una correzione dell’errore nella valutazione delle schede (di tal guisa che l’intervento del Giudice è diretto ad esternare la “reale” volontà elettorale), ma del potenziale (indimostrabile) effetto di una asserita (accertata) irregolarità nella composizione del Seggio.

Applicando i detti principi al caso in esame, devesi giungere alla conclusione che il “sospetto” di alterazione della volontà popolare, generato dalla sussistenza di un rapporto di parentela tra candidato e membro del seggio elettorale, deve essere concretamente valutato alla luce della “certezza” del venir meno della volontà popolare così come formatasi al momento delle elezioni.”….

….” La circostanza, comunque, che sembra decisiva al Collegio per sostenere la diversa tesi del CGA prospettata con la sentenza 1/1996 è che non sussiste alcuna norma di legge che impone il divieto di parentela tra Presidente e candidato.

Diversamente da quanto sostenuto dalla detta ultima decisione, però, è da precisare che la stessa è prevista, invece, per lo scrutatore, posto che, come sottolineato dalla sentenza n. 2222/2002 di questo stesso Tribunale, l’art. 11 del d.p.r. n. 3/1960 a questi è imposta una dichiarazione espressa in tal senso.

E’ bene sottolineare, però, che anche in questo caso non è prevista un’espressa comminatoria di incompatibilità e di consequenziale nullità dell’attività eventualmente svolta dal seggio.”….

…“Pertanto, non appare sussistere, sotto il profilo squisitamente amministrativo, alcun elemento che possa condurre all’annullamento delle operazioni elettorali, anche avuto riguardo, non solo alla assoluta carenza di una norma che espressamente preveda questo effetto, ma anche alla domanda prospettata dai ricorrenti, che non si sono doluti dei voti assegnati al “parente” del Presidente (e che, quindi, non possono rientrare nella valutazione della “prova di resistenza”), ma, come premesso, della potenziale “influenza” di quest’ultimo sull’intero procedimento della Sezione.”……

Ebbene alla luce dei principi formulati nella sentenza sopra riportata, che il Collegio condivide e fa propria, la prima censura del ricorso deve essere rigettata.

Con la seconda censura i ricorrenti denunciano quanto segue: violazione dei principi in materia di elezioni e di verbalizzazione di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3, art. 36, ed alla I. reg. n. 7 del 1992; difetto di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e difetto di istruttoria, sviamento della funzione tipica esercitata; violazione del principio costituzionale della libertà del voto, desumibile dagli artt. 1 e 48 Cost.; violazione del principio costituzionale.

Invero secondo i ricorrenti i verbali delle sezioni n. 4 e 6 non lascerebbero dubbi circa l'illegittimità delle operazioni elettorali, in quanto innumerevoli sono le cancellature e/o correzioni.

Anche tale censura, ad avviso del Collegio, è infondata e da rigettare.

Invero questo TAR ha già avuto modo di chiarire che la inattendibilità o nullità dei verbali di alcune sezioni non possono condurre “sic et simpliciter” alla rinnovazione delle elezioni (cfr. TAR Catania sentenza N. 0263/05 depositata in Segreteria il 16 febbraio 2005 nonché cfr. C.D.S. V Sez. , 13.7.10 n. 4517, 4.5.10 n. 2539 e 15.9.2001 n. 4830).

Appare utile al Collegio evidenziare che il procedimento elettorale è disciplinato in modo minuzioso ed analitico dalla legge; pur tuttavia, deve evidenziarsi che non tutte le violazioni di tale normativa poste in essere durante le operazioni elettorali sono idonee ad inficiarne il risultato, in quanto la valutazione in ordine alla rilevanza di tali violazioni deve essere effettuata alla luce del principio, da tempo affermato in giurisprudenza, della cd. strumentalità delle forme.

Alla stregua di tale principio, com'è noto, in materia di operazioni elettorali, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, quelle cioè idonee ad influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza degli elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto.

In tale ottica, si è precisato che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (cfr. Cons. St. sez. V, 4 marzo 2008, n. 813, e 20 maggio 2008, n. 2390), ivi compresi gli errori di verbalizzazione (Cons. St., sez. V, 23 marzo 2004, n. 1542).

La censura in esame, pertanto, viene rigettata.

Con la terza censura del ricorso si denuncia violazione dell’art. 38, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e degli art. 37 e art. 46 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3.

I ricorrenti avrebbero fatto rilevare e denunciato che si verificavano nella sezione n. 4 "gravi difficoltà nella gestione dello scrutinio". Nella stessa sezione si sarebbe avuto, prima l'intervento dei carabinieri di servizio al plesso e, successivamente, non avendo il presidente resa pubblica l'adunanza, ci sarebbe stato l'intervento del Maresciallo della locale stazione dei Carabinieri.

Rileva il Collegio che la circostanza denunciata non risulta suffragata da prova.

Invero da un lato la ricostruzione della difesa del Comune si appalesa diametralmente opposta sostenendo che l’intervento dei Carabinieri è stato chiesto dal Presidente del seggio nell’esercizio dei propri poteri , dall’altro l’allontanamento di alcuni dei presenti dimostra proprio la presenza del pubblico.

Anche tale censura, perciò, viene rigettata.

Con la quarta censura si denuncia la violazione art. 2, comma 5, della I. reg. n. 35 del 1997.

La norma suddetta prescrive che “ Alla lista collegata al Sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al Sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al Sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al Sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio”.

Alla luce della chiara lettera della norma non c’è dubbio che occorre riferirsi ai voti della lista e nella fattispecie in esame , dopo che è stato correttamente attribuito il 60 % dei seggi alla lista “Sortino Futura” collegata al sindaco eletto, la lista più votata diviene quella "Con Paolo De Luca per Sortino", che ha riportato 1495 voti , mentre (conseguentemente) nulla spetta alla lista "Sortino al Centro" che ha riportato 1446 voti.

Pertanto anche questa ultima censura va rigettata.

In conclusione il ricorso, assorbite le eccezioni di rito di controparte, non esaminate, è infondato e va, pertanto, rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore , pro quota , delle Amministrazioni e delle controparti costituite che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:



Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Rosalia Messina, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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Re:PER LA GIOIA DI QUALCUNO IL RICORSO E' STATO RIGETTATO CI VEDIAMO AL CGA
« Risposta #1 il: 17:54:07 pm, 15 Settembre 2011 »
  • Publish
  • ti deve essere riconosciuta la coerenza che pubblichi liberamente una sentenza a te sfavorevole


    però nello dimostri pervicacità nell'annunciare un ricorso al cga

    obblighi per forza a dire "guarda che te lo avevo detto"
    ricordi:
    Citazione
    Enzo Buccheri sia come sindaco sia COME LISTA ha preso + voti degli altri , addiritttura come lista ha preso + del 50% quindi NESSUNO può contestare  che prenda 9 consiglieri
    non esistono ragionamenti che possono prescindere da questo dato, pupari o non pupari, tutti i ragionamenti che non partono da qui sono sbagliati

    nessuna sentenza può privarlo della sindacatura e della maggioranza se i voti che ha ottenuto sono validi

    andiamo avanti, la legge dice solo la seconda lista ottiene  il RESTO dei seggi, gli altri fuori.

    la lista che ha ottenuto + voti dopo quell di buccheri è quella di de luca almeno che non si riesca dimostrare  che ci siano abbastanza voti non assegnati correttamente  da supplire il gap fra la seconda e la terza lista e mi sembra che la cosa sia stata smentita.


    dire che si devono considerare i voti validi per candidato a sindaco perchè lo dice il CGA non ha senso, perchè nella sentenza oggetto del cga si discuteva del PREMIO DI MAGGIORANZA da attribuire, e la legge lega chiaramente il premio di maggioranza nella maggior parte dei casi al SINDACO ELETTO facendo un eccezione che il cga non ha riconosciuto applicabile nel caso in questione (la sentenza Mezio) in nome della stabilità della maggioranza sindacale per cui il  premio  è stato inserito nella legge.
    i voti validi sono quelli del sindaco perchè il premio viene dato al sindaco


    qui c'è una parità dei candidati sindaci dell'opposizione (non eletti quindi) ma fra le liste mi sembra ci sia differenza palese per quanto esigua.

    per quanto riguarda l'incompatibilità degli scrutatori nei seggi, quante possibilità c'erano che con tre liste di consiglieri in un paese di 9000 abitanti non si verificassero casi di consanguineità?

    d'accordo la legge dice che non ci deve essere ma è motivo sufficiente per invalidare un elezione?
    diciamo innanzitutto che un'elezione non può essere invalidata solo in una sezione o tutte o niente.


    quale è il principio che un giudice della repubblica è chiamato a difendere?

    innanzitutto il fatto che a sortino spetta un amministrazione, un Sindaco.

    quindi almeno che a causa delle  consanguineità presenti nelle sezioni non sia dimostrato che ci siano stati REALMENTE dei BROGLI, nessun giudice invaliderà le elezioni con tutto ciò che esso comporta in termini di costi per i contribuenti, al massimo verranno comminate delle sanzioni amministrative o penali ai soggetti interessati cosa che dubito porterà voti a chicchessia.

    da  http://www.paraparlando.com/sortino/clamoroso_al_cibali_2255.msg9274.html#msg9274

    se io che non sono un avvocato ne ho studiato legge  posso annunciarti l'esito di una sentenza  con le stesse motivazioni usate  vuol dire che la causa è banale e avrà lo stesso risultato al cga.

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    Re:PER LA GIOIA DI QUALCUNO IL RICORSO E' STATO RIGETTATO CI VEDIAMO AL CGA
    « Risposta #2 il: 18:41:22 pm, 15 Settembre 2011 »
  • Publish
  • Caro Salvo io credo nella giustizia e rispetto le sentenze, ma nessuno mi può criticare se voglio utilizzare tutti i mezzi che la legge mi permette per chiedere giustizia...


    ti deve essere riconosciuta la coerenza che pubblichi liberamente una sentenza a te sfavorevole


    però nello dimostri pervicacità nell'annunciare un ricorso al cga

    obblighi per forza a dire "guarda che te lo avevo detto"
    ricordi:
    Citazione
    Enzo Buccheri sia come sindaco sia COME LISTA ha preso + voti degli altri , addiritttura come lista ha preso + del 50% quindi NESSUNO può contestare  che prenda 9 consiglieri
    non esistono ragionamenti che possono prescindere da questo dato, pupari o non pupari, tutti i ragionamenti che non partono da qui sono sbagliati

    nessuna sentenza può privarlo della sindacatura e della maggioranza se i voti che ha ottenuto sono validi

    andiamo avanti, la legge dice solo la seconda lista ottiene  il RESTO dei seggi, gli altri fuori.

    la lista che ha ottenuto + voti dopo quell di buccheri è quella di de luca almeno che non si riesca dimostrare  che ci siano abbastanza voti non assegnati correttamente  da supplire il gap fra la seconda e la terza lista e mi sembra che la cosa sia stata smentita.


    dire che si devono considerare i voti validi per candidato a sindaco perchè lo dice il CGA non ha senso, perchè nella sentenza oggetto del cga si discuteva del PREMIO DI MAGGIORANZA da attribuire, e la legge lega chiaramente il premio di maggioranza nella maggior parte dei casi al SINDACO ELETTO facendo un eccezione che il cga non ha riconosciuto applicabile nel caso in questione (la sentenza Mezio) in nome della stabilità della maggioranza sindacale per cui il  premio  è stato inserito nella legge.
    i voti validi sono quelli del sindaco perchè il premio viene dato al sindaco


    qui c'è una parità dei candidati sindaci dell'opposizione (non eletti quindi) ma fra le liste mi sembra ci sia differenza palese per quanto esigua.

    per quanto riguarda l'incompatibilità degli scrutatori nei seggi, quante possibilità c'erano che con tre liste di consiglieri in un paese di 9000 abitanti non si verificassero casi di consanguineità?

    d'accordo la legge dice che non ci deve essere ma è motivo sufficiente per invalidare un elezione?
    diciamo innanzitutto che un'elezione non può essere invalidata solo in una sezione o tutte o niente.


    quale è il principio che un giudice della repubblica è chiamato a difendere?

    innanzitutto il fatto che a sortino spetta un amministrazione, un Sindaco.

    quindi almeno che a causa delle  consanguineità presenti nelle sezioni non sia dimostrato che ci siano stati REALMENTE dei BROGLI, nessun giudice invaliderà le elezioni con tutto ciò che esso comporta in termini di costi per i contribuenti, al massimo verranno comminate delle sanzioni amministrative o penali ai soggetti interessati cosa che dubito porterà voti a chicchessia.

    da  http://www.paraparlando.com/sortino/clamoroso_al_cibali_2255.msg9274.html#msg9274

    se io che non sono un avvocato ne ho studiato legge  posso annunciarti l'esito di una sentenza  con le stesse motivazioni usate  vuol dire che la causa è banale e avrà lo stesso risultato al cga.

    perchè vuoi sprecare energie, tempo e soldi  che potresti usare meglio per il tuo paese?
    --------
    Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.
    Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre.

    Offline cherumubeddi

    • Scrittore del Forum
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    Re:PER LA GIOIA DI QUALCUNO IL RICORSO E' STATO RIGETTATO CI VEDIAMO AL CGA
    « Risposta #3 il: 11:25:43 am, 17 Settembre 2011 »
  • Publish
  • ..... l'importante, Bongiovanni, che dopo il CGA non ti comporterai come il Presidente del Consiglio dei.... Ministri!!!!!


    chi semu beddi!
    Az

     

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