Autore: Comitato Referendario Topic: L'on. De Benedictis interroga il governo per i provvedimenti assunti Ato idrico  (Letto 2429 volte)

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L'on. De Benedictis interroga il governo per i provvedimenti assunti
Ato idrico Siracusa e termovalorizzatori
Per la Regione due pesi e due misure

   
Scritto da Gaetano Guzzardo   

Siracusa - I due pesi e due misure della Regione Siciliana sulla vicenda dell'Ato Idrico di Siracusa, che vede contrapposti 12 sindaci su 21 al Commissario nominato dal presidente Lombardo per sostituirsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ato, alla presidenza dello stesso e, di conseguenza, essendo i ruoli ricoperti dallo stesso soggetto, anche della presidenza dell'Assemblea dei sindaci. I due diversi comportamenti e le due diverse procedure avviate sono legate anche alla nomina dei commissari ad acta per costringere i 12 sindaci a consegnare gli impianti delle loro città al Consorzio, e quindi al gestore del servizio, SAI 8, accusato però dai sindaci, di una serie di inadempienze contrattuali ad iniziare dal mancato avvio degli investimenti milionari nel territorio e il mancato pagamento dei canoni annuali (4 milioni per il 2010 e il 2011).

Nella foto il deputato regionale del Pd, Roberto De Benedictis

Inadempienze che, dopo una lunga serie di richiami ed inviti, andati a vuoto, aveva portato l'Assemblea dei sindaci a chiede al CdA del Consorzio di rescindere il contratto con SAI 8, alla luce anche della sentenza del CGA che definiva illeggittima la gara di affidamento del servizio, dove vennero cambiare le condizioni originarie.

Contratto mai rescisso, iniziando da quella decisione una serie di blocchi e sedute infruttose del CdA tanto da costringere l'Assembela, a norma di legge, a sostituire i componenti assenteisti con altri componenti (i funzionari dei loro Comuni), per rendere operativo il Consorzio. Ma neanche questa operazione, come si ricorderà, è andata a buon fine, visto che la Regione ha provveduto a commissariare, come detto, CdA, Consorzio e Assemblea, e in ultimo, anche i Comuni per costringerli a cedere gli impianti (i sindaci assieme al Comitato Referendario "2 si per l'acqua bene comune" hanno indetto una manifestazione regionale a diefa dell'acqua pubblica per il 19 novembre a Siracusa).

Un braccio di fermo ancora in atto, che si sta giocando nelle aule della Giustizia Amministrativa, avendo già il TAR sospeso i commissariamenti dei Comuni, mentre si attende una seconda sentenza del CGA, giudizio di ottemperanza, sulla questione "bando di affidamento".

E su quest'ultimo fatto, interviene con una interrogazione al governo regionale, il deputato siracusano del Pd all'Ars, Roberto De Benedictis, ricordando come si siano messi in atto proprio due pesi e due misure su vicende del tutto simili, come quella dell'Ato Idrico di Siracusa e i quattro termovalorizzatori che dovevano nascere in Sicilia, ma le cui procedure, in autotutela vennero bloccate dalla Regione, proprio per illegittimità del bando.

“La Regione deve spiegare perché, trovandosi nell’Ato Idrico di Siracusa - afferma De Benedictis - di fronte ad procedura di affidamento dichiarata illegittima, sta mantenendo in vita la convenzione che ne discende con il gestore privato, diversamente da quanto ha fatto con la vicenda dei quattro termovalorizzatori, del tutto identica sotto il profilo giuridico, in cui le convenzioni furono dichiarate nulle in quanto discendenti da una procedura di gara illegittima. Alla luce di ciò - conclude il vice presidente del gruppo Pd all'Ars -  ritengo assai inopportuno che, in una situazione di tale delicatezza, si diffidino i comuni inadempienti a consegnare gli impianti, rischiando di ampliare a dismisura un contenzioso che invece ci si dovrebbe adoperare per dirimere”.

Questa l'interrogazione presentata.

INTERROGAZIONE
(urgente, con risposta orale)

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ED ALL’ASSESSORE REGIONALE
PER L’ENERGIA ED I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Opportune iniziative per il regolare funzionamento dell’ATO Idrico di Siracusa

Premesso che:
- il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta degli italiani e dei siciliani ha votato SI ai due referendum per la pubblicizzazione dei servizi idrici; il combinato disposto dei due esiti referendari consegna un quadro normativo che rende necessaria la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato poiché, come sancito nella sentenza della Corte costituzionale di ammissibilità del primo quesito, l'abrogazione del “decreto Ronchi” rimanda direttamente alla disciplina comunitaria, la quale prevede anche la gestione pubblica dell'acqua (tramite enti di diritto pubblico), mentre l'abrogazione di quella parte del comma 1 dell'art. 154 del D.lgs 152/2006 relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito ha eliminato la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa; anche in questo caso la Corte costituzionale ha decretato che la nuova tariffa è immediatamente applicabile e deve prevedere esclusivamente la copertura dei costi e la stessa manovra finanziaria nazionale, al suo art. 4, pur reintroducendo la possibilità di privatizzare i servizi pubblici locali, ne esclude il servizio idrico integrato.

Considerato che:

- con delibera n. 3 del 26 ottobre 2007 l’Assemblea del Consorzio ATO Idrico 8 di Siracusa aveva deciso, tra l’altro, di approntare gli atti necessari per la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Siracusa con l’ATI “SOGEAS ATO IDRICO 8 S.p.A.”, aggiudicataria della gara;
- il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 290/2011 ha annullato la summenzionata delibera del riscontrandovi la “palese violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006” (ritenendo che l’Assemblea aveva “illegittimamente riaperto la negoziazione modificando le condizioni originarie” poste a base del bando di gara) e con ciò rendendo nullo o annullabile o quantomeno inefficace l’attuale contratto fra lo stesso Consorzio e l’ATI aggiudicataria; ordinando inoltre che la sentenza venisse eseguita dall’Autorità Amministrativa che avrebbe pertanto dovuto avviare un nuovo procedimento di affidamento del servizio, con un nuovo bando di gara;
- l’effetto caducatorio del contratto, quale conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione della gara, è principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr Cassazione Civile sez. I, 15.04.2008, n. 9906; Consiglio di Stato Ad. Plen. 19 marzo 1984 n.6) e ripetutamente il Consiglio di Stato ha sottolineato che "l'annullamento dell'aggiudicazione (...) comporta la ceduazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra gli atti" (C.d.S., sez. V, 14.01.11, n. 11; 20.10.10, n. 7578);
- la stessa sentenza del CGA in parola precisa che “la disciplina amministrativa dell’illegittimità non annette alcun rilievo “sanante” o “scriminante” a circostanze diverse da quelle prese in considerazione (…). La valutazione dell’assetto degli interessi pubblici da perseguire rimonta infatti al legislatore, il quale ha ammesso la possibilità di una scissione tra illegittimità e annullabilità soltanto nelle circoscritte ipotesi delle illegittimità non invalidanti (di cui alla L 241/1990), i cui presupposti certamente non ricorrono nel caso in specie”;
- a tale principio si è sempre correttamente ispirata l’Amministrazione regionale ed in particolare con il Decreto Presidenziale n. 548 del 22.09.2010 avente ad oggetto il caso rilevante della stipula delle convenzioni per la realizzazione di quattro termovalorizzatori in Sicilia finalizzati all’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani; in esso, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 luglio 2007 nella quale veniva dichiarata la illegittimità delle procedure di gara seguite dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque per l’affidamento e la stipula delle convenzioni stesse, nonché tenuto conto dei profili di nullità scaturenti dalla illegittimità della procedura di gara, veniva dichiarata la caducazione delle convenzioni di affidamento sottoscritte in esecuzione della stessa;
- il corretto andamento dell’azione amministrativa da parte della Regione non ammette disparità di comportamento della stessa nelle due situazioni in oggetto, risalenti alla identica fattispecie di illegittimità della procedura di affidamento, da cui deve identicamente discendere la caducazione delle convenzioni che ne derivano;

Osservato che:

- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 984 del 8 luglio 2011 è stato nominato il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ATO Idrico 8 di Siracusa, con incarico di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dell’ente fra i quali, espressamente citati, quelli “obbligatori per la definizione dei rapporti con il gestore SAI 8 S.p.A., sia in ordine ai contestati inadempimenti contrattuali sia alle modalità di ottemperanza alla sentenza n. 290/2011 del CGA”;

- con propria delibera n. 3 del 2.08.2011, il Commissario Straordinario ha invece sostenuto, interpretando il giudicato del CGA, che “l’annullamento della aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs n. 104 del 2.07.2010, non determina la inefficacia automatica ed immediata del contratto, disponendo l’art. 121 che il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni specificamente indicate e che tuttavia, il contratto resta efficace anche in presenza di gravi violazioni qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti”;

- invero, l’intera lettera dell’art. 121 citato dispone che: “tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possano essere rispettati solo dall’esecutore attuale” ma, nel caso in ispecie, per effetto della sentenza del CGA ed in considerazione dell’esigenza di assicurare alla collettività la continuità del servizio idrico, l’attuale gestione può essere mantenuta sino al subentro del nuovo gestore conseguente all’espletamento della nuova gara di aggiudicazione ed alla stipula del relativo contratto di affidamento;

- al riguardo, il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che "i ricordati articoli 121 e 122 attribuiscono esclusivamente al giudice amministrativo tali poteri di decisione e valutazione dell'efficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione" (C.d.S., sez. V del 07.09.11, n. 5032);

Valutato che:

- alla luce di quanto sopra, appare inopportuna la diffida ai sindaci, contenuta nella delibera commissariale n. 3 del 2.08.2011, ad “adempiere immediatamente l’obbligazione contrattuale, da loro assunta con la convenzione stipulata in data 13.11.2002 di conferimento al Consorzio e di consegna materiale al gestore unico delle opere e degli impianti pertinenti al servizio idrico integrato”, in riferimento alla mancata consegna da parte di alcuni comuni dell’ATO, derivante dalla previsione di consegna di tutte le reti idriche in tre tranche successive, secondo quanto fu concordato tra l’ATO ed il gestore, su richiesta di quest’ultimo;

- con nota del 10.10.2011 il Comitato Referendario Regionale “2 Sì per l'Acqua Bene Comune - Sicilia” ha rappresentato al Presidente della Regione ed all’assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità la situazione venutasi a creare a seguito delle citate deliberazioni del Commissario straordinario del Consorzio ATO Idrico di Siracusa, sostenendo l’opportunità di cercare una “soluzione (alternativa, ndr) alla transizione tra l’attuale gestione e la ripubblicizzazione del servizio” da assumere di concerto con i Sindaci ed evitando che si “diffidi gli stessi a consegnare reti ed impianti”

- lo stesso CGA, riconoscendo nella citata delibera n. 290/2011 “l’interesse a contrastare l’esecuzione di una delibera ritenuta illegittima e tuttavia comportante l’obbligo, per l’amministrazione civica appellante, di privarsi dei relativi impianti e di consegnarli alla Sogeas” ha evidenziato che “L’interesse a ricorrere si radica nel dovere di assicurare ai propri cittadini una corretta gestione del servizio idrico integrato”, in tal modo qualificando – nello specifico caso in specie – l’interesse stesso di resistere alla consegna degli impianti;
- con sentenza n. 1279 del 20.10.11 il TAR di Catania ha sospeso l’efficacia della prima di tali diffide disposte dalla Regione a seguito della citata deliberazione Commissariale n. 3/2011.

PER SAPERE

- qual ragioni giustificano, da parte dell’Amministrazione Regionale, le diverse determinazioni in ordine alla caducazione delle convenzioni derivanti dall’annullamento per illegittimità delle relative procedure di affidamento, nel caso dei quattro termovalorizzatori per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani in Sicilia ed in quello, oggetto della presente interrogazione, dell’ATO Idrico 8 di Siracusa, in difformità peraltro alla sentenza del CGA n. 290/2011 e quali iniziative intende assumere al riguardo;

- se non ritenga inopportuna, nelle condizioni date e nel caso in specie, la citata azione di diffida ai sindaci a consegnare al gestore unico del Consorzio ATO le opere e gli impianti pertinenti al servizio idrico e quali iniziative intende assumere al riguardo.

                                                                                                         De Benedictis

 

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