Autore: Nello Bongiovanni Topic: SENTENZA CGA ELEZIONI COMUNALI DI LENTINI...TUTTO PUO' CAMBIARE ANCORA...  (Letto 3249 volte)

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Offline Nello Bongiovanni

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REPUBBLICA   ITALIANA
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1305/2011, proposto dai sigg. Gaetano Caserta, Rosario Lo Faro ed Antonino Galletto, rappresentati e difesi dagli avvocati Agatino Cariola e Carmelo Floreno ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Salita Puccetti n. 12,
c o n t r o
- il COMUNE DI LENTINI (SR), in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carmela Nigroli ed elettiva-mente domiciliato in Palermo, via Messina n. 15, presso lo studio dell’avv. De Giacomo e   
- l’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE, in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria 
e    n e i   c o n f r o n t i
- dei sigg. Alfio Mangiameli (nato il 1° novembre 1965), Salvatore Barretta, Paolo Censabella, Luca Di Mari, Alfio Mangiameli (nato il 15 giugno 1953) e Salvatore Nazareno Nicotra, controinteressati, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Giuga ed elettivamente domiciliati in Palermo, p.za Vittorio Emanuele Orlando n. 6, presso lo studio dell’avv. Ribbeni, nonché
- dei sigg. Ugo Mazzilli, Angelo Di Giorgio, Marcello Cormaci, Guido Mirisola, Rosario Vacanti, Saverio Bosco, Biagio Portal, Cirino Gre-co, Filadelfo Tocco, Ciro Brancato, Giuseppe Corso, Gabriele Alfio Galatà, Filadelfo Inserra, Stefano Battiato e Giuseppe Pollicino, con-trointeressati, non costituiti nel presente giudizio,
per  la  riforma
della sentenza del TAR Sicilia - Catania (sez. II) n. 2410 del 2011 e per la conseguente rinnovazione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Lentini del 29/30 maggio e del 12/13 giugno 2011;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni inti-mate e dei soli controinteressati sigg. Mangiameli e consorti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 marzo 2012 il Cons. dott. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Cariola, Nigroli, Giuga e l’Avvocato dello Stato Pollara; 
Ritenuto in fatto che i sigg. Gaetano Caserta, Rosario Lo Faro ed Antonino Galletto assumono d’esser tutti cittadini elettori del Comune di Lentini (SR), nel quale il 29/30 maggio ed il 12/13 giugno 2011 si sono tenute le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale;
Rilevato che i sigg. Caserta e consorti rendono noto, in base ai ri-sultati del primo turno di votazioni, il passaggio a quello di ballottag-gio dei candidati Sindaci sigg. Sebastiano Neri (con 5.578 voti, pari al 37,60%) ed Alfio Mangiameli (con 3.744 voti, pari al 25,24%);
Rilevato altresì che, in esito al ballottaggio stesso, è risultato eletto Sindaco di Lentini il sig. Mangiameli, ma i sigg. Caserta e consorti ne censurano l’elezione a causa, a loro dire, della violazione e falsa applicazione dell’art. 11, c. 2, lett. c) del D. Pres. reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, essendo stati nominati per detto turno scrutatori parenti o affini fino al secondo grado dei candidati;
Rilevato quindi che i sigg. Caserta e consorti hanno adito il TAR Catania per l’annullamento delle operazioni elettorali in argomento e per la conseguente rinnovazione, con un ricorso che, tuttavia e con sentenza n. 2410 del 6 ottobre 2011, è stato respinto, prescindendo da ogni questione preliminare;
Rilevato allora che i sigg. Caserta e consorti si appellano avverso la sentenza n. 2140/2011, deducendone l’erroneità, anche con riguardo al precedente di questo CGA n. 121 dell’8 marzo 2005, sul punto che la parentela tra scrutatori e candidati non sia causa di nullità delle operazioni elettorali, nonché sulla condanna alle spese di lite;
Rilevato infine che si sono costituiti nel presente giudizio le Am-ministrazioni intimate (che concludono per l’infondatezza della pretesa attorea) ed i sigg. Alfio Mangiameli (nato il 1° novembre 1965), Salvatore Barretta, Paolo Censabella, Luca Di Mari, Alfio Mangiameli (nato il 15 giugno 1953) e Salvatore Nazareno Nicotra (Sindaco o consiglieri comunali eletti), i quali ribadiscono i profili d’inammissibilità del ricorso al TAR e della domanda di responsabilità processuale ex art. 88 c.p.c. (non proposta in primo grado) e, nel merito, l'infondatezza dell’appello;
Considerato in diritto che la sentenza appellata è stata pronunciata in udienza pubblica, ma in forma semplificata ex art. 74 c.p.a. e con statuizione diretta sul merito della lite perché decisa con riferimento a precedente conforme —nella specie, respingendo la pretesa attorea in ordine agli effetti, ritenuti irrilevanti, della violazione dell’art. 11, c. 2 del DPRS 3/1960 (legame di parentela o affinità tra scrutatori e candidati) sui risultati elettorali—, ma senza previa e rigorosa verifica dell’ integrità del contraddittorio processuale, di cui il TAR non si occupa, nemmeno per inciso;
Considerato al riguardo che già in primo grado i controinteressati sigg. Mangiameli e consorti avevano contestato l’irregolarità della notificazione nei confronti degli altri consiglieri comunali (che peraltro replicano in questa sede);
Considerato sul punto che la contestazione fu espressa con riferi-mento specifico alle posizioni dei consiglieri comunali sigg. Ugo Mazzilli ed Angelo Di Giorgio (per i quali sussiste un’attestazione sui risultati di monitoraggio della corrispondenza, tratto dal sito WEB di Poste Italiane e sufficiente, ai sensi dell’art. 55, c. 6, c.p.a., per il solo giudizio cautelare), dei sigg. Mirisola, Corso, Galatà, Inserra e Pollicino (per i quali consta la sola comunicazione di avviso deposito – CAD, ex art. 8, II c. della l. 20 novembre 1982 n. 890), del sig. Biagio Portal (per il quale sussiste la comunicazione di avviso notifica di cui al precedente art. 7, VI c.) e del sig. Cirino Greco, la cui notificazione, avvenuta in un luogo diverso da quello di residenza, s’assume inesistente perché reputata apocrifa la sottoscrizione;
Considerato allora che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto meglio approfondire la situazione della notificazione, ai fini dell'eventuale rinnovazione di questa ai sensi dell’art. 44, c. 4 c.p.a., perlomeno con riguardo alle posizioni dei primi tre gruppi di controinteressati (sigg. Mazzilli e consorte; sigg. Mirisola e consorti; sig. Portal), avendo per tutti costoro i ricorrenti in primo grado offerto un serio principio di prova circa l’effettuazione delle notifiche, anche a mezzo del servizio postale e, quindi ed a tutto concedere, circa la non imputabilità a loro stessi delle eventuali irregolarità sanabili;
Considerato che non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire, pur nella consapevolezza della peculiare situazione concernente il controinteressato sig. Greco in quanto egli è sì residente in altro Comune rispetto dove ha ricevuto la notificazione, ma quest’ultima è avvenuta ai sensi dell’art. 138 c.p.c., sicché, in tal caso e se v’è coincidenza tra il medesimo sig. Greco ed il sottoscrittore della cartolina di ritorno, dovrebbe scolorare la necessità d’ogni ulteriore indagine sulla residenza, domicilio o dimora, di detto destinatario (arg., per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, Cass., II, 2 marzo 2000 n. 2323; id., III, 30 gennaio 2006 n. 1887);
Considerato peraltro che, essendo la notificazione de qua comun-que avvenuta nel luogo del domicilio effettivo del sig. Greco —ossia lì dove egli riceve normalmente gli atti del suo ufficio di consigliere comunale—, rettamente i ricorrenti di primo grado v’hanno colà provveduto, posto che il domicilio e la residenza effettivi del destinatario ben possono desumersi da qualsiasi fonte di convincimento e la relativa notificazione è sempre valida e deve avere la preferenza su quella effettuata presso la residenza anagrafica, quand’anche quest'ultima, come nella specie, sia diversa dall’effettivo domicilio;
Considerato nondimeno che il punto in questione è l’affermazione che la sottoscrizione del sig. Greco sull’avviso di ricevimento della notificazione, sarebbe apocrifa, ma pure in questo caso il TAR non ha previamente verificato tal vicenda e, se del caso, la completezza del contraddittorio processuale in relazione a siffatto evento in termini di esistenza, validità e rinnovabilità della notificazione stessa;
Considerato altresì che il TAR non avrebbe potuto superare tali vicende, segnatamente a fronte d’una precisa contestazione ad hoc e di evidenti dati da cui poter inferire la rinnovabilità delle notificazioni in parola, nemmeno adoperando il metodo previsto dall’art. 49, c. 2 c.p. a., utilizzabile, tra l’altro, solo a fronte di domanda manifestamente inammissibile o infondata;
Considerato, invero e come s’è fin qui accennato, che non appaiono ictu oculi sussistere evidenti ragioni d’inammissibilità in rito, né può dirsi manifestamente infondata una domanda, che peraltro pretende l'applicazione di chiari e noti principi sull'imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa in un settore altamente sensibile qual è quello delle elezioni locali, quando sul punto v’è almeno un non risalente precedente di questo CGA nei termini espressi dai ricorrenti di primo grado (ed attuali appellanti);
Considerato, pertanto ed ai sensi dell’art. 105 c.p.a., che l'impu-gnata sentenza va annullata con rinvio al Giudice di prime cure —affinché si provveda alla valutazione ed alla conseguente integra-zione del contraddittorio processuale in quella sede—, onde sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1305 /2011 RG in epigrafe, annulla la sentenza appellata e meglio indicata in premessa, con rinvio al competente TAR per l’integrazione del contraddittorio processuale in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina all'Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza. 
Così deciso in Palermo l’8 marzo 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Paolo Turco, Presi-dente, Antonino Anastasi, Silvestro Maria Russo (est.), Giuseppe Mi-neo, Alessandro Corbino, Componenti.
F.to Paolo Turco, Presidente
F.to Silvestro Maria Russo, Estensore
Depositata in Segreteria
5 giugno 2012
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Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.
Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre.

Offline Adele

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Cu di speranza campa disperatu mori....

Offline Nello Bongiovanni

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HAI RAGIONE...


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