Autore: Nello Bongiovanni Topic: BONGIOVANNI:ILLEGITTIMO AUMENTO RETTE ASILO NIDO SENTENZA N°4362/2012  (Letto 3509 volte)

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Al Sindaco di  Sortino

Al Ragioniere Capo


OGGETTO: RIMBORSO AUMENTO RETTE  ASILO NIDO  ANNO SCOLASTICO IN CORSO SENTENZA N°4362/2012

Il sottoscritto Nello Bongiovanni in qualità di Presidente di Sortino al Centro,
-   Considerato che con Delibera di Giunta Municipale del 16/04/2012 n°48 sono state aumentate le rette dell’Asilo Nido per l’anno scolastico in corso;
-   Considerato che con Delibera di Giunta Municipale dello 04/01/2012 n°02 è stato aumentato il Ticket per la refezione scolastica per l’anno in corso;
-   Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato in oggetto dichiara’ illegittima la decisione di un comune di incrementare le tariffe dei nidi comunali (servizio pubblico a domanda individuale) all’anno scolastico in corso, in quanto produce la lesione dell’affidamento legittimo ingenerato negli utenti che hanno deciso di presentare le domande di iscrizione e di procedere ai rinnovi annuali successivi confidando nella permanenza delle condizioni economiche con riguardo ad ogni annualità di riferimento;

CHIEDE
All’Amministrazione di Sortino:
-   Che venga effettuato urgentemente il rimborso a tutti gli utenti che hanno pagato tale aumento.
In attesa di gentile riscontro, porgo cordiali saluti.

Sortino lì, 19/08/12
IL PRESIDENTE
( Nello BONGIOVANNI)
  tel 338.7042667     fax 0931.956243 uff. 0931.952814   e.mail nello.b@tin.it sito www.bongiovanni-gagliani.it



Servizi e Formazione per enti locali e società partecipate

Domenica 19.08.2012




Nidi comunali: l’aumento delle tariffe nell’anno scolastico in corso è illegittimo

 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4362/2012
di Chiara Zaccagnini
E’ illegittima la decisione di un comune di incrementare le tariffe dei nidi comunali (servizio pubblico a domanda individuale) all’anno scolastico in corso, in quanto produce la lesione dell’affidamento legittimo ingenerato negli utenti che hanno deciso di presentare le domande di iscrizione e di procedere ai rinnovi annuali successivi confidando nella permanenza delle condizioni economiche con riguardo ad ogni annualità di riferimento.
Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha accolto l’appello presentato da alcuni cittadini avverso la decisione del Tar che aveva dichiarato legittima la decisione dell’Ente di aumentare in modo incisivo le tariffe dei nidi comunali durante l’anno scolastico.
Nel caso di specie, la procedura di ammissione ai nidi comunali e convenzionati prevedeva la formazione di graduatorie delle domande presentate a seguito della pubblicazione di un bando da parte del Comune prima dell’inizio di ogni anno educativo, specificando le principali condizioni del servizio e la quota di contribuzione a carico degli utenti mediante il versamento di una tariffa mensile rapportata all’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE).
Pertanto, le domande di ammissione erano state formulate dai genitori facendo affidamento sui dati comunicati dal Comune in merito agli oneri economici gravanti sull’utenza con riguardo alle singole annualità oggetto della procedura selettiva. Il Consiglio di Stato ha precisato che, indipendentemente dalla qualificazione in termini pubblicistici o privatistici del rapporto instaurato, la pubblicazione del bando integra un auto-vincolo con il quale l’Amministrazione, a tutela del legittimo affidamento ingenerato negli utenti circa la permanenza per ogni anno scolastico delle condizioni esposte, si impegna a mantenere ferme le condizioni pubblicizzate. In Conclusione, con riferimento anche al caso di specie, la decisione di incrementare, in modo peraltro particolarmente incisivo, le tariffe durante l’anno scolastico produce la lesione dell’affidamento legittimo ingenerato nei ricorrenti.
Infine, le delibere con cui si determinano le tariffe dei servizi pubblici locali sono atti dotati di una propria autonomia rispetto al bilancio dell’Ente locale, tanto che la normativa che regola la materia le sottopone ad un procedimento specifico, con una propria e distinta istruttoria. In ogni caso, la circostanza che la caducazione di tali deliberazioni si ripercuota sulle entrate comunali non toglie che i provvedimenti tariffari costituiscano determinazioni amministrative suscettibili di impugnazione in sede giurisdizionale.




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Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.
Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre.

 

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