Autore: SC Topic: Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari di Palazzolo  (Letto 2792 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline SC

  • Administrator
  • Scrittore del Forum
  • *****
  • Post: 3.062
  • Sesso: Maschio
  • Ci si impegna e poi si vede
    • Google Profile
Ho deciso di digitalizzare il regolamento del consiglio comunale e delle relative commissioni è possibile che il processo abbia portato qualche errore che non ho notato  in tal caso vi sarei grato se me lo segnalaste
il presente regolamento è stato approvato con delibera di CC n.95 il 22/11/2003

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

1. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, dal relativo regolamento di esecuzione, dallo Statuto e dalle norme del presente regolamento.

Art. 2
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio Comunale, per assicurare l'ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno esercizio, da parte dei singoli consiglieri, delle proprie attribuzioni.

Art. 3
Elezione - Composizione - Durata
1.   L'elezione dei Consigli Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.   La durata in carica è prevista in 5 anni dall'art. 1, co. 2, LR n. 7/1992, come modificato dall'art. 1,LR 25/00.
3.   La composizione del Consiglio Comunale è regolata dall'art. 43, Oreell, come sostituito dall'art. 52, co.2, L. R. N. 26/1993. Per il Comune di Palazzolo A. risulta attualmente essere di n. 15 membri.
4.   I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5.   I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 4.
Convocazione Consiglio Comunale e Presidenza della 1" Adunanza dopo le Elezioni
1.   La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro 15 gg. dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi almeno 10 gg. prima di quello stabilito per le adunanze (art. 19, LR 7/92, commi 4 e 6).
2.   Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.
3.   Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per il controllo sostitutivo.

Art.5 Giuramento

1.   Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento
con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e
coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e
della Regione ".
2.   Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3.   I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta
successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
4.   Del giuramento si redige processo verbale.
5.   I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
6.   La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Art. 6 Elezioni del Presidente

1.   Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga,
procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla
prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda
votazione risulta eietto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2.   Il Consiglio Comunale elegge altresì un vice presidente.

Art. 7
Elezione del Vice Presidente
1.  Per l'elezione del Vice Presidente è richiesta la maggioranza semplice.
Art. 8
Presidenza e Convocazione

1.   Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente con all'ordine del
giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con
questi, dando la precedenza alle proposte dell'Amministrazione.
2.   In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in
caso di assenza o impedimento di questo dal consigliere presente che ha riportato il
maggior numero di preferenze individuali.
3.   La convocazione del Consiglio è disposta anche per la domanda motivata di un quinto
dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del
Consiglio ha luogo entro venti giorni dalla richiesta.
4.   La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle
commissioni consiliari spetta al Presidente.
5.   Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
6.   Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
7.   Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle
strutture esistenti nel Comune, secondo quanto previsto nello Statuto.

Art. 9
Divieto di Mandato Imperativo
1.     Nessun mandato imperativo può essere dato ai consiglieri.
Art. 10
Decadenza per mancata partecipazione alle Sedute
1.   Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive.
2.   La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 11 Dimissioni dei Consiglieri
1.   Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune, nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2.   La dichiarazione delle dimissioni dei consiglieri in sede di riunione del Consiglio, si intende già formalmente perfetta, è inserita nel verbale della seduta, e decorre dalla seduta del Consiglio stesso.
3.   L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

Art. 12
Partecipazione del Segretario Comunale
1.   Alle adunanze del Consiglio partecipa il Segretario Comunale, senza diritto di voto, il quale redige i verbali delle deliberazioni.
2.   Per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio il Segretario Comunale si avvale dell'aiuto di dipendenti comunali all'uopo incaricati.


TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 13 Composizione
1.   I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2.   I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, devono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo o di indipendenza dai gruppi costituiti.
3.   Può essere costituito un solo gruppo misto composto da almeno n. 3 consiglieri in qualsiasi momento del mandato amministrativo.
4.   I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al secondo comma entro cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga, alla segreteria del Comune.
Art. 14 Costituzione

Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
I   gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 15 Presa d'atto del Consiglio

1.  Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 16
Conferenza dei Capi Gruppo

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Sindaco o di uno o più Capi-gruppo. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; essa concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio nonché all'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
II   Presidente tiene conto dell'indirizzo espresso dalla Conferenza dei Capigruppo.
Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo deve essere sempre invitato il Sindaco,
il quale potrà delegare per la partecipazione ai lavori un componente della Giunta.
I Capigruppo consiliari, o loro rappresentanti, senza diritto di voto, possono
partecipare validamente a tutti gli effetti di legge, alle sedute delle Commissioni
Consiliari permanenti, a quelle straordinarie, temporanee, speciali, d'indagine e
d'inchiesta.


TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 17 Istituzione e Composizione

ì    Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
la Commissione: Statuto, Regolamenti, tranne quelli assegnati alle altre Commissioni, Affari del Personale, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Solidarietà Sociale, Spettacolo, Sport, Turismo, Igiene e Sanità, Cultura.
2a Commissione: Bilancio, Conto Consuntivo, Finanze, Patrimonio, Regolamenti attinenti alle materie assegnate;
3a Commissione: Urbanistica, Tutela Ambiente, Discarica e servizi rifiuti,
Assetto del Territorio, Polizia Urbana, Lavori Pubblici, Commercio ed Annona, Agricoltura, Industria, Sviluppo Economico, Verde Pubblico, Regolamenti attinenti alle materie assegnate.
2.   Ogni Commissione è composta da n. 5 (cinque) consiglieri comunali.
3   Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4.   La destinazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5.   L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6.   In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere, o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7.   Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8.   Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9.   Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 18 Notizie sulla Costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 19. Insediamento
1.   La seduta per 1 insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2.   La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3.   L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 20. Convocazione
1.   Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno, e presiede le relative adunanze.
2.   Il vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione, e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 21
Funzionamento - Decisioni
1.   Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2.   Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 22 Partecipazione del Sindaco
1.   Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesto dal Presidente, l'obbligo, di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2.   Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 23
Segreteria - Verbalizzazione
1.   Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige ì verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario dell'Ente.
2.   I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e da tutti i consiglieri presenti.

Art. 24 Assegnazione Affari
1.   Il Presidente del Consiglio assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2.   Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni dieci dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio, anche su richiesta dell'A.C, può fissare un termine più breve.
3.   Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 25. Indagini Conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti ed aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 26 Commissioni Speciali o di Inchiesta

1   II Consiglio, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2   La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni Consiliari permanenti.
3   Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 27 Sedute delle Commissioni
1.   Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2.   La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o demerito di persone fisiche.


TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 28 Sede Riunioni
1.   Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2.   Può il Presidente per la trattazione di specifici argomenti, e sentita la Conferenza dei Capigruppo, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3.   Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4.   Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 29 Richieste Convocazioni

1.   Il Consiglio si riunisce secondo le modalità previste dallo Statuto e viene presieduto e
convocato dal Presidente dell'organo medesimo. La convocazione del Consiglio è disposta anche su domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco.
2.   Nei casi suddetti la riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di venti
giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3.   Dette richieste dovranno contenere oltre all'indicazione degli oggetti da trattare anche
gli eventuali atti inerenti all'oggetto ed agli eventuali motivi di urgenza.
4.   Prima di essere trattati in Consiglio, detti oggetti dovranno essere corredati dai pareri
dei responsabili dei servizi prescritti dall'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000.

Art. 30 Convocazione
1.   La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a cura della Segreteria comunale.
2.   L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3.   Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio a Palazzolo Acreide ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4.   Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5.   L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Nel computo dei cinque giorni non va calcolato il "dies a quo" (data di notifica), mentre va calcolato il "dies ad quem" (data della seduta).
6.   Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7.   Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad, altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8.   L'elenco degli argomenti da trattarsi in Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9.   Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10.   Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda
convocazione.

Art. 31
Deposito e Consultazione Atti

1.   Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso
la Segreteria Comunale tre giorni prima oppure ventiquattro ore prima della adunanza nei casi di urgenza .1 consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato.
2.   Qualora la seduta urgente del Consiglio Comunale venisse fissata per il giorno
immediatamente successivo alla festività, in ore antimeridiane, gli atti saranno depositati in segreteria nella giornata prefestiva per la visione dei consiglieri. In tale ipotesi l'avviso di convocazione va notificato 62 ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento dell'adunanza.

Art. 32 Ordine del Giorno
1.   L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale è compilato dalla Presidenza a norma di legge. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Presidente e/o al Sindaco, ai consiglieri comunali.
2.   Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte del Sindaco, quindi quelle dei consiglieri secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3.   Per ogni emendamento parlano il consigliere proponente e un consigliere contro, qualora vi sia opposizione. La durata massima degli interventi è di 7 (sette) minuti ciascuno, subito dopo si procede alla votazione.
4.   Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
5.   Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6.   L'inversione di questi, a richiesta di un gruppo consiliare, o anche del Sindaco, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti..


TITOLO V SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE


Art. 33 Attribuzioni del Presidente
1.   Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio, ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento.
2.   Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 34 Numero Legale
1.   Per la validità delle sedute del Consiglio è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale, all'inizio o nel corso dei lavori, constatata su richiesta anche di uno o più consiglieri, comporta la sospensione di un'ora della seduta.
2.   Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità della deliberazione l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.
3.   Nella seduta di cui al superiore comma 2 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
4.   Quando la legge richieda particolari "quorum" di presenti e di voti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale, è determinato da tali "quorum".
5.   I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero di voti.
6.   Non si computano, invece, al fini del "quorum" strutturale, i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione. Ogni consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, è tenuto a darne avviso al segretario.

Art. 35 Verifica Numero Legale

1. Il numero legale si verifica al momento dell'apertura dei lavori consiliari. La verifica è obbligatoria per la prima votazione e nelle successive votazioni, se richiesta. Si computa fra i presenti il consigliere che rientra in aula prima che venga proclamato l'esito dell'appello.

Art. 36 Nomina degli Scrutatori
1.   All'ora fissata dall'avviso di convocazione senza indugio, chiamato l'appello, il Presidente verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta ia seduta, trattando le interrogazioni e le interpellanze.
2.   Prima che abbia luogo la votazione sul primo punto all'o.d.g., il Presidente propone al Consiglio Comunale, perché ne prenda atto, i nomi dei tre consiglieri che fungeranno da scrutatori scelti fra i propri componenti, con il compito di assistere il Presidente nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.
3.   Gli scrutatori fanno parte dell'ufficio di Presidenza.

Art. 37
Approvazione del Processo Verbale della Seduta Precedente
1.   Nominati gli scrutatori,il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente, per la relativa approvazione. Quando non vengono fatte osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione.
2.   Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta, o come indicato dal Presidente.
3.   Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica. Ogni eventuale rettifica deve essere inserita a verbale nella seduta in corso.

Art. 38
Comunicazioni del Presidente

ì. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Comunale, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare.
2. Sulle medesime ciascun consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte e mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva, e che saranno inseriti a verbale nella seduta in corso.

Art. 39
Argomenti ammessi alla Trattazione

1. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
Art. 40
Ordine di trattazione degli Argomenti
1.   Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine d iscrizione.
2.   Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi consigliere, il Consiglio può, in qualunque momento, decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
3.   Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda sono differite al giorno seguente, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza, a norma del 6° comma dell'art. 30 del presente Regolamento.
4.   Qualora poi la maggioranza dei consiglieri non riconosca i motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione, con l'osservanza dei termini normali fissati dall'art. 30 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 41
Pubblicità e Segretezza della Votazione
1.   I consiglieri votano a scrutinio palese (per alzata e seduta o per appello nominale). Il metodo della votazione è soggetto alla discrezionalità del Presidente. I consiglieri, tuttavia, votano a scrutinio segreto ogni qualvolta lo prescriva la legge, nelle deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche
2.   Il voto per alzata e seduta è soggetto a controprova, se vi è chi lo chieda prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.
3.   La votazione segreta è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro sfoglio accertando che risultano corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Durante lo sfoglio delle schede si avvicinano al tavolo della presidenza solo gli scrutatori.



Art. 42 Validità delle Deliberazioni
1.   Salvo i casi nei quali la legge prescriva un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti..
2.   In caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle, si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito.
3.   Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
4.   Nessuna proposta che sia stata respinta sarà ripresentata durante la seduta a meno che abbia riportato eguale numero di voti favorevoli e contrari, e che richiedendosi una maggioranza qualificata, questa non sia stata raggiunta, oppure che si tratti di adempimenti di legge.
5.   In tali casi la proposta sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 43
Processo Verbale delle Adunanze

1 Di ogni adunanza è esteso dal Segretario Comunale il processo verbale che è firmato dal Presidente, dal componente anziano tra i presenti, e dallo stesso Segretario.
2.   Esso verrà approvato dal Consiglio Comunale della successiva adunanza. Il processo verbale deve contenere, oltre alle indicazioni di tutte.le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali della discussione e le conclusioni di ciascun oratore.
3.   Ogni consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie, in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarla per iscritto.
4.   Nel verbale devono comunque trovare testuale indicazione:
il sistema di votazione;
il numero dei consiglieri votanti;
il numero e il cognome degli astenuti nonché il nome nel caso di omonimìa; -» il numero dei voti resi prò e contro ogni proposta;
il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate;
5.   Ogni consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e le motivazioni del medesimo.


TITOLO VI ORDINE - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 44    Poteri del Presidente
1.   Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2.   Il Presidente nella adunanza enuncia le attribuzioni previste dal presente articolo e seguenti. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine facendo di tale ordine menzione nel processo verbale.

Art. 45 Sanzioni Disciplinari
1.   Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se non abbia prima chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2.   Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3.   Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4.   Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini e si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art 46 Tumulto nell'Aula

1. In caso di grave e continuata turbativa dei lavori consiliari sia da parte del pubblico che da parte di gruppi di consiglieri, il Presidente sospende la seduta fino a che sia stabilito l'ordine o se lo ritiene opportuno scioglie la seduta. Ai consiglieri che hanno causato la turbativa nel corso dei lavori consiliari, il Presidente infliggerà una nota di biasimo da riportarsi nel verbale.

Art 47
Comportamento del Pubblico
1.   Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, è tenuto ad occupare i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio. Esso, comunque, non può, senza esplicita autorizzazione del Presidente, accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri.
2.   Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art 48
Polizia nella Sala delle Adunanze

1. Per il servizio di Polizia nella sala, il Presidente si avvale degli Agenti di Polizia Municipale. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art 49
Prenotazione per la Discussione
1.   I consiglieri si prenotano a parlare prima dell'inizio della discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno.
2.   I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richiesta su argomenti non all'ordine del giorno devono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art 50 Svolgimento Interventi
1.   Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2.   I consiglieri iscritti o prenotati a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono, a discrezione del Presidente, dalla facoltà di intervenire.
3.   I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione o prenotazione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale o per essere chiamati direttamente in causa, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 51
Discussione delle Proposte - Durata Interventi
1.   Su ciascun argomento, la discussione è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta, e prosegue con la relazione del presentatore della proposta, amministratore o consigliere, o dello stesso Presidente, o del relatore speciale.
2.   Successivamente sono ammessi a parlare, i consiglieri secondo l'ordine delle richieste. In merito agli argomenti relativi al bilancio e al piano regolatore generale, il limite di durata dell'intervento è di dieci minuti.
3.   Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Il consigliere che ha ottenuto la parola può dare precedenza ad un altro consigliere.
4.   Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente
5.   La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142 recepito con LR n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni;
/ sette minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
/ cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'assemblea;
i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
6.   Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente, può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
7.   Il Presidente, richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
8.   La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
9.   Gli interventi non possono essere interrotti e/o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 52
Questioni Pregiudiziali e Sospensive - Mozioni d'Ordine

1.   Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2.   La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3.   Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4.   Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5.   In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6.   Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata e seduta.
7.   Per mozioni d'ordine si intendono i richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori ed alle questioni procedurali che hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.
8.   Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata e seduta.

Art. 53 Fatto Personale
1.   Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2.   Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. li Presidente decide se il fatto sussiste; ove però 1 intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata e seduta e senza discussione.
3.   Il consigliere, che ha dato origine con le affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 54 Udienze Conoscitive
1.   Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2.   Nelle sedute dedicate a tali udienze,il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3.   L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4.   Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante, se non è presente il vicesegretario, verranno affidate dal Presidente ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 55 Dichiarazione di Voto
1.   A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2.   Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art 56 Irregolarità nella Votazione
1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art 57
Revoca e modifica Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 58 Segretario - Incompatibilità
1.   Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge; o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2.   In tale caso, e sempre che non sia presente il Vicesegretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante. 
TITOLO VII DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 59
Diritto all'Informazione dei Consiglieri
1.   I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dai Regolamenti.
2.   Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
3.   Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 15, co. 3, LR 03.12.1991, n. 44, della quale il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio abbia dato comunicazione con trasmissione in copia ai capigruppo.

Art. 60   ,
Interrogazioni
1.   Le interrogazioni, consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2.   Esse sono presentate per iscritto al Sindaco o all'Assessore delegato presenti in seduta da uno o più consiglieri.
3.   Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4.   Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 61
Risposta alle Interrogazioni
1.   Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2.   La replica non può avere durata superiore a tre minuti.
3.   Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4.   L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell' interrogazione.

Art. 62 Interpellanze
1.   L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco o all'Assessore delegato presente in seduta, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2.   Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 63
Svolgimento delle Interpellanze
1.   Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2.   Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3.   Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4.   L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5.   Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 64
Svolgimento Congiunto di Interpellanze e di Interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo
fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 65 Mozioni
1.   La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2.   La mozione è letta e presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 66 Svolgimento delle Mozioni
1.   Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2.   Indipendentemente dai numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3.   Nella discussione possono intervenire e per una sola volta tutti i consiglieri per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
4   Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli *per dichiarazione di voto.

Art. 67 Emendamenti delle Mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 68
Ordini del Giorno Riguardanti Mozioni
1.   Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2.   Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 69 Votazioni delle Mozioni
1.   Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2.   In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VIII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 70
Decadenza dalla Carica di Consigliere Comunale
1.   Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2.   Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall art. 14, LR 24.06.1986, n. 31, come integrato dall'art. 17, LR 23.12.00, n. 30.
3.   Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, si verifichi l'ipotesi di cui al superiore art. 10.
4.   La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5.   La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 71
Adempimenti in Ordine ai Diritti di Accesso e di Informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli, uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini; che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 72
Costituzioni di Organi di Consultazione e di Informazione

1. Ai fini di una più ampia e democratica partecipazione collaborazione della cittadinanza all'attività dell'Amministrazione il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione:
di consulte cittadine per determinati ordini di problemi (giovanili, culturali, sportivi, ecc.);
di ogni altro organismo utile ad ottenere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

« Ultima modifica: 14:47:39 pm, 29 Aprile 2009 da SC »
Informa anche tu con Openjournalism
----------------------
Così scrivo secondo le mie idee personali

Così come Amministratore del Forum
Regolamento

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Facebook Comments

Link Consigliati:
Portale turistico per le vacanze a Siracusa e Provincia - vacanzesiracusa.com

Increase your website traffic with Attracta.com
Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.62, il presente FORUM, non rappresenta una testata giornalistica in quanto sar� aggiornato senza alcuna periodicit�. Non pu� pertanto considerarsi un prodotto editoriale. Le immagini inserite, non sempre ma in massima parte, sono tratte da Internet; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo e saranno subito rimosse.Il Gestore del FORUM, non � responsabile del contenuto dei commenti ai post, n� del contenuto dei siti "linkati"

WOP!WEB Servizi per siti web... GRATIS!