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Comuni Zona Montana Iblea => Palazzolo Acreide => Topic aperto da: SC - 02:06:44 am, 19 Novembre 2009

Titolo: Il ricorso vinto da WIND x il no del Comune alla concessione edilizia a GSM/UMTS
Inserito da: SC - 02:06:44 am, 19 Novembre 2009
Gli operatori come la vodafone e la tre devono ancora costruire i loro apparati nelle sedi pattuite con il comune,consentendo finalmente a questo paese di godere di quella concorrenza esistente in altri luoghi e superando quella situazione di arretratezza tecnologica di cui nessuno sembra preoccuparsi ma che fa allontanare opportunità, ma intanto , la wind, l'operatore che ha scelto di andare a contenzioso con il comune  ha vinto il suo ricorso davanti al tar di catania e si appresta ad iniziare i lavori.

Visto che tutti hanno dato la notizia  trascurando la fonte da cui parte ,ossia l'ordinanza del tar, la metto online  magari c'è qualche avvocato che può dare una spiegazione dell'esatto significato che comporta per il nostro paese.
Citazione
N. 01003/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01108/2009 REG.RIC.           



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2009, proposto da:
Nokia Siemens Networks Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Belvini, con domicilio eletto presso l’avv. Antonino Ciavola in Catania, viale Ionio, 87;


contro

il Comune di Palazzolo Acreide, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Leone, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli atti del Comune di Palazzolo Acreide ed esattamente:

-della nota prot.1269 del 2.2.2009 a firma del Responsabile del 5° Settore e della delibera di consiglio comunale n. 5 del 16.1.2009, con la quale si esprime parere sfavorevole per l'installazione di antenna per telefonia cellulare della Wind su sito privato, in Piano Acre 6/D;

-della delibera di consiglio comunale n. 40 del 22.5.2002, con la quale si approva il regolamento "per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico";

-del regolamento comunale approvato con la delibera consiliare n. 40 del 22.5.2002;

-della delibera di consiglio comunale n. 59 del 22.10.2004, con la quale si modifica il regolamento comunale "per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico";

-di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale, compresi i verbali della III° commissione consiliare istituita ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale.




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palazzolo Acreide;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Considerato preliminarmente che l’eccezione di inammissibilità per incompatibilità della condotta della ricorrente con la volontà di avvalersi del silenzio-assenso non appare condivisibile, tenuto conto del fatto che la delibera consiliare n.4/09 ha ovviamente natura di provvedimento ampliativo e quindi per definizione non soggetto ad impugnazione da parte del destinatario;

Ritenuto altresì che le censure del gravame sembrano allo stato sorrette da sufficienti profili di fondatezza vuoi, tra l’altro, per ragioni di natura formale (difetto di motivazione e di istruttoria nonchè omessa comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento della domanda) vuoi per l’avvenuta formazione del silenzio-assenso;

Rilevato infine che nella specie emerge una indubbia situazione di danno grave ed irreparabile non solo sotto il profilo patrimoniale e funzionale di rete per la società ricorrente, ma anche correlata alla valenza pubblicistica del servizio di telefonia mobile, per cui va accolta, nei limiti di interesse, la chiesta domanda cautelare;

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di interesse e di ragione della ricorrente, l’istanza di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:



Vincenzo Zingales, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore

Francesco Bruno, Primo Referendario





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2009

IL SEGRETARIO



tratto da http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2009/200901108/Provvedimenti/200901003_05.XML (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2009/200901108/Provvedimenti/200901003_05.XML)

e data di deposito prelevabile da
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=200901108 (http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=200901108)


non essendo ne un giurista non posso dare un interpretazione precisa di questo scritto, tuttavia anche in passato avevo fatto presente che la giurisprudenza amministrativa era stata contraria  a forme di regolamentazioni da parte comunale dei siti delle antenne, basta fare un giro SERIO (ossia senza fermarsi nei primi siti che si trovano) su internet per rendersene conto

per esempio questa sentenza del consiglio di stato:

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2007/CDS/Cds%202007%20n.3160.htm (http://www.ambientediritto.it/sentenze/2007/CDS/Cds%202007%20n.3160.htm)


ci devono essere motivi seri e documentati (Principio di ragionevolezza) per poter creare un vincolo, non è sufficiente una generica paura dell'inquinamento elettromagnetico.

coloro che pensano che basta un decisione del comune , oppure un piano regolatore per risolvere la questione sbaglia.

perchè qualsiasi tribunale dovra valutare ste cose

1)i gestori hanno acquistato una concessione dallo stato per poter dare un servizio PUBBLICO con le ONDE ELETTROMAGNETICHE

2) le antenne vanno messe in posti IDONEI a svolgere nel migliore dei modi questo servizio pubblico

3) il servizio pubblico è accettato dallo stato e da tutti (anche da coloro che parlano contro l'elettrosmog ma poi usano il telefonino), mentre il presunto danno da elettrosmog è ancora tutto da verificare

sono motivazioni semplici che vanno aldilà del banale  "le compagnie telefoniche sono ricche lobby"