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Comuni Zona Montana Iblea => Sortino => Topic aperto da: Nello Bongiovanni - 19:10:08 pm, 03 Giugno 2011

Titolo: NORMATIVA SULLA NOMINA DI SCRUTATORI,PRESIDENTI E SEGRETARI...
Inserito da: Nello Bongiovanni - 19:10:08 pm, 03 Giugno 2011
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie Locali
Servizio 11°/Elettorale
Palermo, 6 maggio 2008
CIRCOLARE N. 3 .
(www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale (http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale))
Prot. n. 8208
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15/16 – 29/30 GIUGNO 2008 – NOMINA DEGLI
SCRUTATORI.
Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
della Sicilia
L O R O S E D I
Ai Comuni della Sicilia interessati alla tornata
per il tramite delle Prefetture
L O R O S E D I
Alle Corti di Appello di Caltanissetta -
Catania - Messina e Palermo
L O R O S E D I
In relazione al D.A. n. 928 dell’11 aprile 2008, con il quale sono stati convocati i comizi per
le elezioni amministrative in oggetto, i comuni devono procedere alla nomina di n. 5 scrutatori per
la costituzione di ciascun Ufficio elettorale di sezione.
La normativa di riferimento è dettata dall’art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18 che, com’è noto,
ha modificato l’art. 11 del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.
L’organo competente alla nomina degli scrutatori è la Commissione elettorale comunale la quale
effettua la nomina secondo la procedura dettagliatamente illustrata nei paragrafi che seguono.
In relazione a quanto sopra, si pregano le Prefetture di volere esercitare la consueta vigilanza
affinché: la Commissione elettorale comunale sia regolarmente costituita ed in grado di funzionare;
la convocazione della stessa sia indetta nei termini stabiliti dalla legge e sia preannunciata mediante
la pubblicazione del manifesto; la nomina degli scrutatori venga effettuata nel rispetto delle procedure
e dei termini di seguito indicati; le nomine vengano regolarmente e tempestivamente notificate.
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Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali Via Trinacria n.34/ 36 – 90144 Palermo
Servizio 11°/Elettorale tel. 091.7074411 / 425 – fax 091-7074412 / 299
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§ 1 - Requisiti richiesti e procedure stabilite per la nomina.
Gli scrutatori sono nominati, per ciascuna sezione del comune, mediante estrazione a sorte
tra gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell'elenco delle persone idonee all'ufficio.
Nella domanda, redatta in carta libera e presentata tra il 24° e il 19° giorno precedente
l'elezione (e cioè da giovedì 22 maggio a martedì 27 maggio 2008) ciascun richiedente, che dovrà
precisare cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, deve attestare il possesso dei seguenti
requisiti:
a) di essere elettore del comune in cui si effettua l’elezione;
b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo. In merito si chiarisce
che il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento
del conseguimento del titolo stesso.
c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente
(figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a,
genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di un candidato.
Al riguardo si fa, inoltre, presente che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con
giurisprudenza costante, ha ritenuto che il divieto di cui sopra, pur essendo posto esclusivamente per
gli scrutatori, non può non estendersi anche al presidente ed al segretario del seggio, i quali
compongono, assieme ai primi, l'Ufficio elettorale sezionale, ai sensi dell’art. 10, primo comma, del
T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.
Si coglie l’occasione per rammentare, altresì, che l’ultimo comma del citato art. 10 del T.U.
approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, aggiunto dall'art. 16 della l.r. n. 35/97, prescrive che il
segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio,
né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.
La firma del dichiarante deve essere debitamente autenticata secondo le modalità previste
dall’art. 21, primo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni di cui all’art. 11 del citato T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3,
fanno carico alle amministrazioni comunali di dare adeguata pubblicità alle procedure stabilite per la
nomina degli scrutatori.
Pertanto, entro il trentesimo giorno precedente le votazioni (e cioè entro venerdì 16 maggio
2008) dovrà essere affisso all’albo pretorio e nei principali luoghi pubblici il manifesto (Mod. 8 P –
8 PC – 8 PCQ – 8 PQ - 8 CS - 8 CSQ) redatto secondo l’allegato schema.
Il manifesto sarà stampato in ragione di n. tre copie per sezione ed avrà le seguenti
caratteristiche: cm 50 x 70 - carta bianca - stampa in nero.
Ai sensi dell’art. 23 della l.r. 9 maggio 1969, n, 14, le spese gravano sul comune, nel caso di
elezioni comunali, ovvero sulla provincia, nel caso di elezioni provinciali, mentre nell’ipotesi di
elezioni abbinate vengono ripartite tra il comune e la provincia, ex art. 2, primo comma lett. b), della
l.r. 4 maggio 1979, n. 74.
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Entro il sedicesimo giorno precedente le votazioni (e cioè entro venerdì 30 maggio 2008)
presso la Commissione elettorale comunale si provvederà a compilare un elenco in ordine alfabetico
(per cognome, nome ed, eventualmente, per data di nascita) di coloro che hanno richiesto l'iscrizione,
assegnando un numero progressivo.
Nei comuni nei quali sono costituite circoscrizioni di decentramento, l'elenco è articolato
in settori ad esse corrispondenti.
L'elenco deve essere sottoscritto dai componenti della Commissione elettorale presenti
che hanno partecipato alla sua formazione.
Predisposto l'elenco, la Commissione elettorale comunale procederà alla nomina degli
scrutatori tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione (e cioè tra sabato 31 maggio
e sabato 7 giugno 2008) e tale riunione è preannunziata con apposito manifesto (Mod. 16 P – 16 PC –
16 PCQ - 16 PQ - 16 CS e 16 CSQ). Il manifesto sarà stampato in ragione di n. tre copie per sezione
e con le seguenti caratteristiche: cm 50 x 70 - carta bianca - stampa in nero, e affisso all'albo pretorio
e nei principali luoghi pubblici. In ordine alle spese valgono le disposizioni sopra richiamate.
Alla nomina si procederà mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti
nell'elenco, o in caso di comuni articolati in circoscrizioni, mediante estrazione a sorte tra i numeri
assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente alle circoscrizioni, seguendo il numero
progressivo delle sezioni. Ove alla sezione sia aggiunto un seggio speciale (cfr. § 4) si dovrà procedere
successivamente ad analoga estrazione per i componenti di detto seggio.
Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello occorrente, la nomina residuale
degli scrutatori verrà effettuata dalla Commissione elettorale comunale, tenendo conto che la scelta
deve essere effettuata tra gli elettori del comune che siano in possesso del titolo di studio della scuola
dell'obbligo e che non si trovino in rapporto di parentela, di affinità o di coniugio con i candidati,
così come illustrato in precedenza.
Circa la procedura da seguire, il citato art. 11 prescrive che, in mancanza di accordo unanime
per le nomine, si procederà alla votazione. A tal fine ciascun membro della commissione voterà
per due nomi e saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.
Del procedimento osservato per la nomina dovrà essere redatto verbale contenente i nomi
dei designati.
Copia del verbale sarà immediatamente rimessa al Prefetto; inoltre, distinti estratti di esso,
relativi alle singole sezioni del comune, dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di seggio,
a norma dell'art. 16 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.
§ 2 - Avviso ai nominati scrutatori e termine per la notifica
L’avviso dell’avvenuta nomina deve essere notificato agli interessati nel più breve termine,
al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni, ossia entro lunedì 9
giugno 2008.
Poiché la legge prevede che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione siano mantenuti
anche per il secondo turno, nell’avviso deve essere altresì specificata la data dell’eventuale turno
di ballottaggio e l’avvertenza che, ricorrendo tale ipotesi, il nominato scrutatore dovrà ripresentarsi
al seggio nei giorni e nelle ore indicate.
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La nomina verrà effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale notificatore:
infatti, data l'obbligatorietà dell’Ufficio (art. 13 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960,
n. 3) e le conseguenti sanzioni penali (art. 89 del T.U. 18 maggio 1960, n. 570) per colui che si rifiuti
di assumerlo senza giustificato motivo e non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio,
occorre avere la certezza della tempestiva e valida notifica all’interessato.
Nel caso in cui lo scrutatore sia impossibilitato ad assumere l'incarico per gravi e giustificabili
motivi, la sostituzione può essere effettuata con altro nominativo individuato con le procedure
di cui all'art. 11 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.
§ 3 - Vice presidenza del seggio
Gli artt. 10 e 13 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, prescrivono che sia
lo scrutatore più anziano ad assumere le funzioni di vice presidente.
§ 4 - Nomina degli scrutatori per il seggio speciale
Con le stesse modalità indicate ai paragrafi precedenti, deve farsi luogo alla nomina
degli scrutatori per il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per
la raccolta del voto dei seguenti elettori: degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino
a 199 posti letto; ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della rispettiva direzione
sanitaria, non siano in grado di accedere alle cabine; detenuti aventi diritto al voto. A tal proposito
si precisa che, qualora in un luogo di detenzione vi siano più di 500 detenuti aventi diritto al voto,
possono essere istituiti più seggi speciali facenti capo, rispettivamente, all'ufficio elettorale di sezione
nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua (art. 9, ultimo
comma, della legge n. 136/1976).
Al detto seggio, composto - come è noto - da un presidente e due scrutatori, compete
unicamente l'incombenza di provvedere alla raccolta del voto.
§ 5 - Comunicazione al Tribunale, o sezione distaccata del tribunale, dei nominativi e degli
indirizzi degli scrutatori
Va richiamato l'obbligo delle amministrazioni comunali di comunicare i nominativi
degli scrutatori ed i relativi indirizzi al Tribunale, o sezione distaccata del Tribunale, per gli inviti
da diramare a votazione ultimata agli scrutatori medesimi perché assistano, ove lo credano,
alla apertura dei plichi contenenti le liste usate per la votazione (art. 42 del T.U. approvato
con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).
§ 6 - Surrogazione degli scrutatori assenti od impediti
Come già indicato nel paragrafo 2, nel caso di impossibilità, per qualche scrutatore, di assumere
le funzioni, dovrà essere data immediata notizia al Sindaco per la sua sostituzione.
Qualora all'indisponibilità non sia possibile rimediare con la surrogazione normale e nei casi
di assenza al momento dell'insediamento del seggio, la sostituzione verrà effettuata dal Presidente
dell'Ufficio elettorale di sezione, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, del T.U. approvato
con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).
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§ 7 - Preparazione degli elenchi di persone in grado di sostituire i presidenti di seggio
Ai sensi dell’art. 10, secondo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3,
il Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte di Appello;
poiché il vice presidente sostituisce il presidente dell'ufficio elettorale di sezione soltanto nei casi
di assenza o impedimento temporanei, successivi all'insediamento del seggio, alla normale
surrogazione dei presidenti di seggio, che non possono assumere l'ufficio, provvede di regola la stessa
Corte di Appello, mediante la designazione di altri nominativi.
Quando, però, l’impedimento sopravvenga in circostanze tali da non consentire la surrogazione
normale,ai sensi dell’art. 10, penultimo comma, del citato T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto
1960, n. 3, assume la presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il sindaco o un suo delegato.
In vista di tale eventualità, sarà opportuno, per ovvi motivi cautelativi, che le Amministrazioni
comunali, specialmente quelle dei centri più importanti, predispongano in tempo un elenco di persone
in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di assolvere tale incarico, per potere
provvedere, senza indugio, alla sostituzione dei presidenti di seggio che non si trovassero presenti al
momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.
F.TO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Rosalia Mancuso)