Legge n. 394/91 : Art. 32 - Aree contigue
" Le Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
" I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
" All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
" L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
" Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta".
Il sign. Bongiovanni, nel ritornare alla proposta del Parco " reticolato" o " gattopardato" come a me piace definirla, ha riportato, quale citazione, quanto da me affermato in ordine alle previsioni legislative della medesima norma riguardanti sia le "misure di incentivazione" ( art. 7) che le "iniziative per la promozione economica e sociale" ( art. 14).
Ritengo che le due questioni, così come poste, sono assolutamente incompatibili.
Se il perimetro del parco nazionale degli blei fosse costituito solamente dalle praticamente disabitate Riserve Naturali Orientate, dalle zone SIC e ZPS, dal demanio Forestale ed dalle Aree Archeologiche verso quali cittadini potranno essere rivolte le misure di incentivazione ed il piano plurennale per la promozione economica e sociale?
Nè si può speculare sul fatto che, rispetto a quel piano, la normativa prevede il favorire dello " sviluppo economico anche per i territori adiacenti" atteso che sarebbe un non senso stante che la " ratio" della norma è diretta in primo luogo al territorio del parco e che le " zone adiacenti" potranno godere di quelle iniziative solo di " schimbescio".
Che senso avrebbe un Parco costituito solo da zone individuate quale zona A, riserva integrale o, al limite, quali riserva generale orientata?.
Un parco nazionale è una cosa un pò più complessa, per il resto basterebbero le attuali classificazione del territorio ai fini naturalistici, quali la rete di Natura 2000 creata per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali.
Correttemente, invece, la recente proposta della Provincia Regionale di Siracusa ha individuato il perimetro del parco in quei territori già vincolati nella zona 1 ed altresì il resto del territorio nella zona 2, senza vincoli aggiuntivi in entrambi i casi e verso la quale seconda zona potranno essere rivolte le iniziative economiche a favore dei residenti ( cittadini, aziende agro-silvo-pastorali, attività artigianlali, attività turistiche e così via), così come previsto dalla citata normativa.
Resta, quale unica innovazione, il divieto della caccia seppure la stessa norma preveda delle deroghe.
pinoguzzardi