La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:
« Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. »
La norma, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria previsto dall'articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente. Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa.
L'assenza del soggetto passivo si deduce dall'inciso fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (che si riferisce all'ingiuria).
Per aversi comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la comunicazione avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno tuttavia compresi gli eventuali concorrenti nel reato. È opinione prevalente in dottrina che la comunicazione diffamatoria possa avvenire a soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi in tal caso il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona. Da cui si deduce che sussiste il reato di diffamazione quando sia esposto il fatto soggettivamente; allora è diffamazione.
l diritto di cronaca e critica
In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch'esse un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.
In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.
Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.[1]
[modifica] L'esimente della provocazione
Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale, secondo comma:
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Ciò configura la cosiddetta provocazione, comune sia all'ingiuria che alla diffamazione, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.
Lo stato d'ira e l'immediatezza della reazione ("subito dopo" il fatto ingiusto) vengono interpretate dalla giurisprudenza in senso relativo: vengono applicate infatti anche in casi di diffamazione a mezzo stampa, in cui l'immediatezza della reazione non sarebbe configurabile.[2]
fonte:wikipedia
Ciao Ciao da Franco Nero