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GRAVISSIMO...
Franco Nero:
La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:
« Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. »
La norma, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria previsto dall'articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente. Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa.
L'assenza del soggetto passivo si deduce dall'inciso fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (che si riferisce all'ingiuria).
Per aversi comunicazione con più persone è necessario e sufficiente che la comunicazione avvenga con almeno due persone, tra le quali non vanno tuttavia compresi gli eventuali concorrenti nel reato. È opinione prevalente in dottrina che la comunicazione diffamatoria possa avvenire a soggetti diversi anche in tempi differenti, consumandosi in tal caso il reato nel momento della comunicazione alla seconda persona. Da cui si deduce che sussiste il reato di diffamazione quando sia esposto il fatto soggettivamente; allora è diffamazione.
l diritto di cronaca e critica
In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch'esse un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.
In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.
Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.[1]
[modifica] L'esimente della provocazione
Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale, secondo comma:
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Ciò configura la cosiddetta provocazione, comune sia all'ingiuria che alla diffamazione, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.
Lo stato d'ira e l'immediatezza della reazione ("subito dopo" il fatto ingiusto) vengono interpretate dalla giurisprudenza in senso relativo: vengono applicate infatti anche in casi di diffamazione a mezzo stampa, in cui l'immediatezza della reazione non sarebbe configurabile.[2]
fonte:wikipedia
Ciao Ciao da Franco Nero
Nello Bongiovanni:
Caro Cesare parla con Simone Failla e vedrai se quello che dico è vero...la cosa che mi dispiace veramente che ancora qualcuno ha voglia di scherzare...invece di reagire...su fatti così gravi...certamente attaccare il sottoscritto è molto più semplice...criticare i potenti di turno dove la maggior parte di giovani e meno giovani purtroppo ancora oggi è costretto a rivolgersi...è molto più difficile...Prendo atto che nessuna associazione, forza sociale e politica si scandalizza di tutto ciò... e non mi dite poi che non è vero che c'è un filo conduttore che si chiama politica tornacondista...Io sono un uomo libero e non tollero e non tollererò mai queste azioni illiberali...smentitemi e chiedete le dimissioni del presidente del Consiglio Comunale...
--- Citazione da: Franco Nero - 09:35:19 am, 12 Settembre 2011 ---..Spero proprio che non sia vero...tu stai solamente scherzando Nello! Conoscendo il presidente del consiglio comunale come persona profondamente liberale non oso pensare a queste reazioni...per favore smentitemi.
..NON è POSSIBILE..
--- Termina citazione ---
Ghino di Tacco (ghino0):
--- Citazione da: libera - 11:01:19 am, 12 Settembre 2011 ---??????????? ALLA FACCIA DELLA SERENITA' ??? ??? ???
--- Termina citazione ---
Mi associo!
Magari il tuo "silenzio" lo stavi portando avanti qui su paraparlando ma non credo che in altri posti (FB o il tazebao in c.so umberto) tu stia mettendo in atto questa pausa di riflessione...
Basta ora Bongiovanni, ritorna al tuo silenzio che dopodomani c'è l'udienza al TAR...
Mi spieghi perchè solo l'indennità del presidente del consiglio ti è saltata come una mosca al naso mentre per quella degli amministratori stai osservando il silenzio che ti eri (o ti hanno) imposto?
Continuo a non capire: sindaco e giunta (delibera n. 75) aumentano le loro indennità e tutto tace, lo fa il consiglio comunale e crei il pandemonio.
Sindaco e giunta modificano la delibera sulle loro indennità (delibera 84) e tutto tace, il presidente del consiglio dichiara pubblicamente (manifesti affissi in giro per il paese) di rinunciare al 50% dell'indennità (pur non essendo obbligato per legge, mentre gli altri si!) e continui a inveire solo contro Mollica...
Saltano i fondi per la refezione scolastica (anche) perchè il sindaco decide di affidare una consulenza di ben 12 mila euro e tu chiedi al presidente del consiglio comunale cosa stia facendo lui per l'aumento sulla TARSU, per gli abbonamenti per il trasporto degli studenti pendolari (che come ben sai sono fondi della regione... perchè non solleciti il tuo amico onorevole a fare qualcosa così potrai farti bello dopo e dire "questo l'ho fatto io..."), per non fare chiudere l'ospedale di augusta (mi chiedo che cosa possa fare il presidente di un consiglio comunale di un paese di 9000 persone che subisce i danni di una sanità strangolata... sollecita sempre il tuo amico onorevole, sei o non sei dirigente regionale del PDL? )...
Cosa stai facendo tu?
Chiedi continuamente consigli comunali aperti, ebbene interrompi questo tuo silenzio (???) e dicci qui cosa vorresti dire in consiglio comunale, ti potremmo anche appoggiare in molti....
--- Citazione da: Franco Nero - 09:35:19 am, 12 Settembre 2011 ---..Spero proprio che non sia vero...tu stai solamente scherzando Nello! Conoscendo il presidente del consiglio comunale come persona profondamente liberale non oso pensare a queste reazioni...per favore smentitemi.
..NON è POSSIBILE..
--- Termina citazione ---
Boh secondo me ha ricevuto un offesa grave... lo conosco per essere un tipo abbastanza equilibrato e poi con il lavoro che fa credo sappia bene quali sono i limiti ed i confini delle semplici critiche...
Scrivi nel tuo tazebao al corso: "Durante le festività della Santa Patrona i sortinesi non meritavano questo teatriono in cui c'è solo un attore principale (mollica)..."
Vorresti essere attore comprimario ma mi pare evidente che qualcuno ti sta manovrando a dovere e tu neanche te ne rendi conto.... povero paese!
Maurizio La Rosa:
Scusa ma non è un atto di "LEGALITA'"? Mica ha gambizzato chi ha "criticato/diffamato". Se una persona utilizza la legge per tutelare la propria immagine è legittimo. La controparte può sempre utilizzare la controquerela se la critca non è diffamazione. NON SEI STATO TU E IL TUO SODALE, NONCHE' MIO COMPARE, A TENERE "LECTIO MAGISTRALIS" SULLA LEGALITA' IN QUESTO FORUM?
Ma alla fine tu sei stato querelato?
Spero di si :) :) :) :).
Nello Bongiovanni:
Maurizio perdonami...al di là della legalità ed i mezzi per difenderla...io non penso che la dialettica in un paese si debba ridurre a questo...in un link caro sconosciuto...fazioso...nemmeno mio in FB di qualche settimana fa, ci sono stati dei commenti da liberi cittadini ed a mio avviso non è possibile e non si può accettare che queste persone vengono chiamate al telefono oppure gli si viene fatta arriviare una diffida dell'avvocato...maurizio in nome di quella democrazia che tu hai sempre difeso non penso che puoi tollerare tutto ciò...
--- Citazione da: Maurizio La Rosa - 18:52:52 pm, 12 Settembre 2011 ---Scusa ma non è un atto di "LEGALITA'"? Mica ha gambizzato chi ha "criticato/diffamato". Se una persona utilizza la legge per tutelare la propria immagine è legittimo. La controparte può sempre utilizzare la controquerela se la critca non è diffamazione. NON SEI STATO TU E IL TUO SODALE, NONCHE' MIO COMPARE, A TENERE "LECTIO MAGISTRALIS" SULLA LEGALITA' IN QUESTO FORUM?
Ma alla fine tu sei stato querelato?
Spero di si :) :) :) :).
--- Termina citazione ---
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