Autore: Nello Bongiovanni Topic: SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI  (Letto 7966 volte)

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SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
« il: 16:55:40 pm, 06 Ottobre 2011 »
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  • N. 02410/2011 REG.PROV.COLL.

    N. 02338/2011 REG.RIC.



    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 74 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2011, proposto da Gaetano Caserta, Antonino Gallitto, rappresentati e difesi dagli avv. Agatino Cariola, Carmelo Floreno, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via G. Carnazza, 51; Rosario Lo Faro, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Floreno, Agatino Cariola, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via G. Carnazza, 51;


    contro

    Comune di Lentini; Consiglio Comunale di Lentini; Ufficio centrale elettorale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;


    nei confronti di

    Alfio Mangiameli, nella qualità di Sindaco eletto, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sirna, Matteo Magnano, con domicilio eletto presso lo studio Dario Manganaro in Catania, via Tolmezzo 1 (Studio Litrico); Ugo Mazzilli, Angelo Di Giorgio, Marcello Cormaci, Guido Mirisola, Rosario Vacanti, Saverio Bosco, Biagio Portal, Cirino Greco, Ciro Brancato, Giuseppe Corso, Alfio Gabriele Galata', Filadelfo Inserra, Stefano Battiato, Giuseppe Pollicino; Salvatore Barretta, Paolo Censabella, Nazareno Salvatore Nicotra, Luca Di Mari, Alfio Mangiameli, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Magnano, con domicilio eletto presso Dario Manganaro in Catania, via Tolmezzo 1 (Studio Litrico); Filadelfo Tocco, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Commendatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Dario Sammartino in Catania, Via Teocrito, 48;


    per l'annullamento

    delle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Lentini, del 29-30 maggio 2011 e del 12-13 giugno 2011, dei verbali relativi e degli atti di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale e del Sindaco in essi contenuti;

    - di tutti i prospetti dei voti validi e di preferenza e le tabelle dei voti allegati ai verbali delle singole sezioni elettorali;

    - degli atti di proclamazione del Sindaco avvenuta con decisione dell'Ufficio Elettorale Centrale del 20 giugno 2011, e di proclamazione dei consiglieri comunali;

    - di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente alle operazioni sopra dette, in particolare delle Deliberazioni del Consiglio comunale nella seduta del 12 luglio 2011, giuramento del sindaco, giuramento ed insediamento dei consiglieri, convalida dei medesimi consiglieri, elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale;

    NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, L’ORDINE E/O LA CONDANNA

    delle Amministrazioni intimate alla rinnovazione delle consultazioni elettorali del Consiglio comunale di Lentini e del Sindaco del 29-30 maggio 2011 e del 12-13 giugno 2011.




    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Comunale di Lentini, dell’Ufficio centrale elettorale e di Alfio Mangiameli e di Salvatore Barretta e di Filadelfo Tocco e di Paolo Censabella e di Nazareno Salvatore Nicotra e di Luca Di Mari;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




    Il Collegio rileva la opportunità di decidere la presente controversia con sentenza in forma semplificata ex art 74 c.p.a. poiché di analoghe questioni questo Tribunale si è occupato decidendole con sentenza 30 dicembre 2004, n. 4064 e sentenza 16 febbraio 2005, n.263, ed in ultimo 15 settembre 2011, n. 2238, e negli stessi termini il C.G.A. con sentenza n.1 del 19 gennaio 1996, alle cui parti motive espressamente si rinvia.

    Attesa l’infondatezza del ricorso il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni in rito formulate dai contro interessati.

    Il Collegio, attesa la straordinarietà e la temporaneità dell’Ufficio Centrale Elettorale, che non riveste la qualità di parte nel giudizio elettorale (ex plurimis, Cons. Stato, AP, 23 febbraio 1979, n. 7; CGARS, 30 giugno 2011, n. 468; TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 11 novembre 2010, n. 4405; TAR Sicilia – Palermo, 27 ottobre 2010, n. 13715), ritiene di dichiararne l’estraneità al giudizio.

    Si specifica in questa sede che l’unico motivo di censura formulato dai ricorrenti non si appalesa meritevole di positiva valutazione, conformemente a quanto statuito con le sentenze prima richiamate.

    I ricorrenti, infatti, fondano la domanda di annullamento degli atti impugnati sulla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. c), e dell’art. 10, ult. comma, del D. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3 atteso che nella composizione dei seggi elettorali si sarebbe registrata una violazione di legge consistente nella presenza, in qualità di presidente o segretario o scrutatore, di soggetti legati da rapporti di parentela e affinità con candidati alla carica di consigliere comunale, e nella contemporanea presenza in una sezione del padre e della propria figlia quali, rispettivamente, Presidente e segretaria, malgrado il divieto posto dall’art. 10, u.c., D.P.Reg. n. 3 del 1960, e dall’art. 12 [rectius, art. 11, comma 2, lett. c)], stesso D.P.Reg)

    Però come già ritenuto da questo Tribunale, la circostanza che uno degli scrutatori abbia un rapporto di parentela con i candidati non è causa di nullità delle operazioni di voto, sia perché nulla la legge dispone al riguardo, sia perché i componenti del seggio elettorale non hanno comunque alcuna discrezionalità in ordine agli adempimenti cui sono tenuti per legge all’osservanza di criteri oggettivi minuziosamente e rigidamente predeterminati avuto riguardo al fatto che il procedimento elettorale è scandito da atti non discrezionali, per altro verificabili, sicché l'eventuale qualità di parente di candidato rivestita da alcuni membri del seggio deve ritenersi irrilevante.

    Pertanto la nullità delle operazioni non sembra potersi ricondurre al vizio genetico della formazione del seggio, anche con riferimento alla dedotta irregolarità consistente nella presenza nello stesso seggio di persone legate da vincoli di parentela in qualità di presidente e di segretario .

    Il mero sospetto dell’alterazione del risultato, pertanto, stante il silenzio della legge, non assume il valore di “presunzione di diritto”, ma sottostà alla necessità di prova dell’effettivo intervenuto inquinamento del risultato elettorale e di tutte le operazioni, rigorosamente verbalizzate.

    Nè ha pregio il rilevo formulato dai ricorrenti secondo cui l’illegittimità delle operazioni svolte sarebbe comprovata, nella fattispecie, dalla circostanza che il numero di schede e voti non validi, pari a 970 al turno di ballottaggio, sarebbe superiore di tre volte alla differenza tra il Sindaco Mangiameli (risultato eletto con 6.713 voti) ed il candidato Neri (che ha raccolto 6.406 preferenze), attesa la genericità della censura che trova il suo fondamento logico giuridico sulla postulata presunzione assoluta di illegittimità delle operazioni di scrutinio scaturente dalla presenza in alcune sezioni di scrutatori parenti di candidati.

    La censura è generica, in quanto i ricorrenti non forniscono nemmeno un principio di prova in ordine al modo in cui la presenza in 6 sezioni di scrutatori o presidenti di seggio, in rapporto di parentela con candidati e tra di essi componenti del seggio, alla carica di Consigliere comunale abbia influito in concreto sul totale complessivo di schede e voti non validi, pari a 970.

    Si consideri poi che 970 schede e voti non validi (comprese le schede bianche e quelle contestate), rispetto a 13.119 voti validi, rappresentano una quantità statisticamente del tutto nella norma.

    Conclusivamente, rilevata la infondatezza e genericità di tutte le censure formulate, il ricorso va rigettato.

    Le spese seguono la soccombenza nella misura che viene determinata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette dal giudizio l’Ufficio centrale elettorale di Lentini e rigetta il ricorso.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste, in solido, a carico dei ricorrenti, in favore delle parti costituite pro quota, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:



    Giovanni Milana, Presidente FF, Estensore

    Vincenzo Neri, Primo Referendario

    Diego Spampinato, Referendario





       
       
    IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
       
       
       
       
       

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 06/10/2011

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


    --------
    Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.
    Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre.

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #1 il: 16:57:47 pm, 06 Ottobre 2011 »
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  • Da oggi prendiamo atto visto le ultime due sentenze del TAR Catania che chiunque può fare il presidente, il Segretario e lo scrutatore...anche se ha parenti candidati...se la prossima volta qualcuno mi impedisce di farlo...da parte mia sarà denunciato...


    N. 02410/2011 REG.PROV.COLL.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 74 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2011, proposto da Gaetano Caserta, Antonino Gallitto, rappresentati e difesi dagli avv. Agatino Cariola, Carmelo Floreno, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via G. Carnazza, 51; Rosario Lo Faro, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Floreno, Agatino Cariola, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via G. Carnazza, 51;


    contro

    Comune di Lentini; Consiglio Comunale di Lentini; Ufficio centrale elettorale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;


    nei confronti di

    Alfio Mangiameli, nella qualità di Sindaco eletto, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sirna, Matteo Magnano, con domicilio eletto presso lo studio Dario Manganaro in Catania, via Tolmezzo 1 (Studio Litrico); Ugo Mazzilli, Angelo Di Giorgio, Marcello Cormaci, Guido Mirisola, Rosario Vacanti, Saverio Bosco, Biagio Portal, Cirino Greco, Ciro Brancato, Giuseppe Corso, Alfio Gabriele Galata', Filadelfo Inserra, Stefano Battiato, Giuseppe Pollicino; Salvatore Barretta, Paolo Censabella, Nazareno Salvatore Nicotra, Luca Di Mari, Alfio Mangiameli, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Magnano, con domicilio eletto presso Dario Manganaro in Catania, via Tolmezzo 1 (Studio Litrico); Filadelfo Tocco, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Commendatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Dario Sammartino in Catania, Via Teocrito, 48;


    per l'annullamento

    delle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Lentini, del 29-30 maggio 2011 e del 12-13 giugno 2011, dei verbali relativi e degli atti di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale e del Sindaco in essi contenuti;

    - di tutti i prospetti dei voti validi e di preferenza e le tabelle dei voti allegati ai verbali delle singole sezioni elettorali;

    - degli atti di proclamazione del Sindaco avvenuta con decisione dell'Ufficio Elettorale Centrale del 20 giugno 2011, e di proclamazione dei consiglieri comunali;

    - di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente alle operazioni sopra dette, in particolare delle Deliberazioni del Consiglio comunale nella seduta del 12 luglio 2011, giuramento del sindaco, giuramento ed insediamento dei consiglieri, convalida dei medesimi consiglieri, elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale;

    NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, L’ORDINE E/O LA CONDANNA

    delle Amministrazioni intimate alla rinnovazione delle consultazioni elettorali del Consiglio comunale di Lentini e del Sindaco del 29-30 maggio 2011 e del 12-13 giugno 2011.




    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Comunale di Lentini, dell’Ufficio centrale elettorale e di Alfio Mangiameli e di Salvatore Barretta e di Filadelfo Tocco e di Paolo Censabella e di Nazareno Salvatore Nicotra e di Luca Di Mari;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




    Il Collegio rileva la opportunità di decidere la presente controversia con sentenza in forma semplificata ex art 74 c.p.a. poiché di analoghe questioni questo Tribunale si è occupato decidendole con sentenza 30 dicembre 2004, n. 4064 e sentenza 16 febbraio 2005, n.263, ed in ultimo 15 settembre 2011, n. 2238, e negli stessi termini il C.G.A. con sentenza n.1 del 19 gennaio 1996, alle cui parti motive espressamente si rinvia.

    Attesa l’infondatezza del ricorso il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni in rito formulate dai contro interessati.

    Il Collegio, attesa la straordinarietà e la temporaneità dell’Ufficio Centrale Elettorale, che non riveste la qualità di parte nel giudizio elettorale (ex plurimis, Cons. Stato, AP, 23 febbraio 1979, n. 7; CGARS, 30 giugno 2011, n. 468; TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 11 novembre 2010, n. 4405; TAR Sicilia – Palermo, 27 ottobre 2010, n. 13715), ritiene di dichiararne l’estraneità al giudizio.

    Si specifica in questa sede che l’unico motivo di censura formulato dai ricorrenti non si appalesa meritevole di positiva valutazione, conformemente a quanto statuito con le sentenze prima richiamate.

    I ricorrenti, infatti, fondano la domanda di annullamento degli atti impugnati sulla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. c), e dell’art. 10, ult. comma, del D. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3 atteso che nella composizione dei seggi elettorali si sarebbe registrata una violazione di legge consistente nella presenza, in qualità di presidente o segretario o scrutatore, di soggetti legati da rapporti di parentela e affinità con candidati alla carica di consigliere comunale, e nella contemporanea presenza in una sezione del padre e della propria figlia quali, rispettivamente, Presidente e segretaria, malgrado il divieto posto dall’art. 10, u.c., D.P.Reg. n. 3 del 1960, e dall’art. 12 [rectius, art. 11, comma 2, lett. c)], stesso D.P.Reg)

    Però come già ritenuto da questo Tribunale, la circostanza che uno degli scrutatori abbia un rapporto di parentela con i candidati non è causa di nullità delle operazioni di voto, sia perché nulla la legge dispone al riguardo, sia perché i componenti del seggio elettorale non hanno comunque alcuna discrezionalità in ordine agli adempimenti cui sono tenuti per legge all’osservanza di criteri oggettivi minuziosamente e rigidamente predeterminati avuto riguardo al fatto che il procedimento elettorale è scandito da atti non discrezionali, per altro verificabili, sicché l'eventuale qualità di parente di candidato rivestita da alcuni membri del seggio deve ritenersi irrilevante.

    Pertanto la nullità delle operazioni non sembra potersi ricondurre al vizio genetico della formazione del seggio, anche con riferimento alla dedotta irregolarità consistente nella presenza nello stesso seggio di persone legate da vincoli di parentela in qualità di presidente e di segretario .

    Il mero sospetto dell’alterazione del risultato, pertanto, stante il silenzio della legge, non assume il valore di “presunzione di diritto”, ma sottostà alla necessità di prova dell’effettivo intervenuto inquinamento del risultato elettorale e di tutte le operazioni, rigorosamente verbalizzate.

    Nè ha pregio il rilevo formulato dai ricorrenti secondo cui l’illegittimità delle operazioni svolte sarebbe comprovata, nella fattispecie, dalla circostanza che il numero di schede e voti non validi, pari a 970 al turno di ballottaggio, sarebbe superiore di tre volte alla differenza tra il Sindaco Mangiameli (risultato eletto con 6.713 voti) ed il candidato Neri (che ha raccolto 6.406 preferenze), attesa la genericità della censura che trova il suo fondamento logico giuridico sulla postulata presunzione assoluta di illegittimità delle operazioni di scrutinio scaturente dalla presenza in alcune sezioni di scrutatori parenti di candidati.

    La censura è generica, in quanto i ricorrenti non forniscono nemmeno un principio di prova in ordine al modo in cui la presenza in 6 sezioni di scrutatori o presidenti di seggio, in rapporto di parentela con candidati e tra di essi componenti del seggio, alla carica di Consigliere comunale abbia influito in concreto sul totale complessivo di schede e voti non validi, pari a 970.

    Si consideri poi che 970 schede e voti non validi (comprese le schede bianche e quelle contestate), rispetto a 13.119 voti validi, rappresentano una quantità statisticamente del tutto nella norma.

    Conclusivamente, rilevata la infondatezza e genericità di tutte le censure formulate, il ricorso va rigettato.

    Le spese seguono la soccombenza nella misura che viene determinata in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette dal giudizio l’Ufficio centrale elettorale di Lentini e rigetta il ricorso.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste, in solido, a carico dei ricorrenti, in favore delle parti costituite pro quota, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:



    Giovanni Milana, Presidente FF, Estensore

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    Il 06/10/2011

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    « Ultima modifica: 16:59:20 pm, 06 Ottobre 2011 da Nello Bongiovanni »
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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #2 il: 18:12:01 pm, 06 Ottobre 2011 »
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  • nello il tar si è pronunciato contro chi  vuole invalidare le elezioni per un vizio di forma

    la sentenza dice in sintesi che
    per invalidare il pronunciamento del popolo  è necessario che venga DIMOSTRATA che l'illegalita riscontrata abbia FALSATO SERIAMENTE il risultato elettorale

    È SEMPRE stato così e DEVE ESSERE così, io non mi fiderei di una GIUSTIZIA che avesse emesso una sentenza diversa

    se ci sono parenti nei seggi elettorali si puniscono i diretti interessati non tutto il popolo che si è espresso

    altrimenti chiunque potrebbe invalidare ogni  elezione il cui risultato non piaccia e la democrazia correrebbe un grossissimo pericolo
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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #3 il: 16:55:25 pm, 07 Ottobre 2011 »
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  • Caro Salvo prima di tutto voglio far notare una strana coincidenza che dei 4 ricorsi presentati a lentini l'unico che viene accolto è quello presentato da due persone uno del PD ed uno dell'MPA...

    Secondo se esiste una normativa indipendentemente degli effetti deve essere rispettata proprio in merito alla democrazia...

    Terzo mi spieghi com'è possibile dimostrare che quel parente presso un seggio non abbia influenzato uno, due, 100 oppure zero persone? Io ritengo che già la stessa  presenza ha una influenza notevole anche se questo ha inciso solo in una persona...

    In nome di quella democrazia farò ricorso al CGA nonostante i due giudici laici sono stati nominati dal Presidente della Regione di cui uno il Prof. Mineo mi dicono che sia parente proprio del presidente...W LA GIUSTIZIA ITALIANA LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI...


    nello il tar si è pronunciato contro chi  vuole invalidare le elezioni per un vizio di forma

    la sentenza dice in sintesi che
    per invalidare il pronunciamento del popolo  è necessario che venga DIMOSTRATA che l'illegalita riscontrata abbia FALSATO SERIAMENTE il risultato elettorale

    È SEMPRE stato così e DEVE ESSERE così, io non mi fiderei di una GIUSTIZIA che avesse emesso una sentenza diversa

    se ci sono parenti nei seggi elettorali si puniscono i diretti interessati non tutto il popolo che si è espresso

    altrimenti chiunque potrebbe invalidare ogni  elezione il cui risultato non piaccia e la democrazia correrebbe un grossissimo pericolo
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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #4 il: 17:15:21 pm, 07 Ottobre 2011 »
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  • ma sei proprio ignorante!!!!
    meno male che stai fuori dalle istituzioni.
    ma vai a scuola.

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #5 il: 17:23:34 pm, 07 Ottobre 2011 »
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  • Chiedo CORTESEMENTE agli amministratori...ti bloccare chi offende...


    ma sei proprio ignorante!!!!
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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #6 il: 17:28:39 pm, 07 Ottobre 2011 »
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  • è solamente la pura verità. Nessuna offesa.

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #7 il: 17:33:28 pm, 07 Ottobre 2011 »
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  • QUESTA BELLA VERITA' QUANDO LA DICI METTI LA TUA FIRMA CON NOME E COGNOME...SE HAI UN MINIMO DI DIGNITA'...


    è solamente la pura verità. Nessuna offesa.
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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #8 il: 17:35:08 pm, 07 Ottobre 2011 »
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  • Non ho interesse alla dignità secondo il tuo metro. Io la misuro con il mio.

    Offline Maurizio La Rosa

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #9 il: 18:02:27 pm, 07 Ottobre 2011 »
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  • Non è giusto trattare le persone in questo modo. I giudizi sulle persone sono fatti privati e tali devono rimanere. Biscia, pur apprezzando spesso i tuoi interventi, quelli di contenuto intendo, in questo caso hai preso uno scivolone. 

    Offline biscia

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #10 il: 21:40:58 pm, 07 Ottobre 2011 »
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  • Sig. Maurizio La Rosa nessun scivolone. Il Sig. Bongiovanni è stato consigliere comunale e candidato a sindaco, motivo per cui tutti i cittadini hanno il diritto di esprimere giudizi, anche di valore, sulla persona.
    Intendo come giudizio di valore il significato riportato su Wikipedia, come segue:
    " Il termine giudizio di valore può essere inteso sia in senso positivo, a significare che la valutazione deve essere presa tenendo conto di un sistema di valori – e quindi in modo ponderato rispetto alle proprie convinzioni più profonde –, o in senso dispregiativo, a indicare un giudizio preso sulla base di considerazioni personali, opinabili e parziali, piuttosto che su un ragionamento razionale, equilibrato e oggettivo."
    Non sta scritto da nessuna parte che i miei interventi devono essere razionali, equilibrati e oggettivi. Io sono convinta che un personaggio " pittoresco " come Bongiovanni arrecherebbe un danno grave e irreparabile, ma, naturalmente questo è il mio convincimento e spero, per il bene del paese di non essere mai smentita.
     :)
    « Ultima modifica: 07:15:36 am, 08 Ottobre 2011 da biscia »

    Offline Francesco Di Mauro

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #11 il: 10:10:36 am, 08 Ottobre 2011 »
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  • Ah questo serpentello!!!!!!!!!! striscia sempre e dà colpi di coda come si dice da noi, "a rumpiri".
    I giudizi su un forum sono naturalmente personali, opinabili, più o meno faziosi, giusti, sbagliati etc, etc.
    Ma una cosa è e deve rimanere oggettiva: il rispetto..
    Rispetto della persona, delle regole, dei lettori, dei contraddittori, dell'eesere uomini o donne in generis.
    Ignorante può essere o non può essere offensivo come tante parole dette ad un altra persona; dipende dal contesto, dalla foga con la quale li si pronuncia, dall'astio verso la persona alla quale le stesse sono rivolte. Quindi in questo caso caso serpente d'acqua dolce, tutti o almeno io intendo le tue parole, visto i precedenti, come offensive verso il Bongiovanni sopratuttoi perchè lui ci mette la faccia, tu il nome a prestito di un rettile nostrano, in verità innocuo e pacifico.
    Non c'è bisogno di andare a scuola per capire che i tuoi interventi sono per principio contro il Bongiovanni e a questo hai diritto ma, non all'offesa, a questo no. Sopratutto perchè hai un nick e quindi sei un fantasma che non si assume le responsabilità di ciò che dice.
    Lungi da me fare il censore io per primo ne soffrirei, ma ti prego di evitare attacchi gratutiti per poi nasconderti dietro wikipedia.
    Striscia bella..... striscia

    Offline biscia

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #12 il: 10:58:01 am, 08 Ottobre 2011 »
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  • In questo forum ve la cantate e ve la suonate da soli, con la pretesa che gli altri devono essere daccordo. Quando si è in dissenso, allora scatta la minaccia " non ti permetto di ....". Se il contraddittorio fosse possibile allora potrei anche decidere di partecipare ma, non è così. Io non ho nulla contro Bongiovanni ma è evidente che il suo " IO " è ipertrofico. Se poi la pretesa è quella di assumere il governo del paese, allora mi pongo il problema, perché ciò riguarda tutti noi e, siccome sono convinta che per l'esercizio dei pubblici poteri non è utile gridare di essere bravo ma serve competenza, ritengo che Bongiovanni non possa in alcun modo garantire ciò. Questo è un giudizio di valore che voglio esprimere qui.
    Tu invece Di Mauro perché esprime i medesimi giudizi di valore sulla politica e sulla gestione della cosa pubblica, senza oggettività, ma usando un metro personale e pretendi che gli altri siano tutti daccordo con te. Hai forse perso il lecca lecca.

    Offline Maurizio La Rosa

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #13 il: 11:46:46 am, 08 Ottobre 2011 »
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  • Citazione
    Se poi la pretesa è quella di assumere il governo del paese, allora mi pongo il problema, perché ciò riguarda tutti noi e, siccome sono convinta che per l'esercizio dei pubblici poteri non è utile gridare di essere bravo ma serve competenza, ritengo che Bongiovanni non possa in alcun modo garantire ciò. Questo è un giudizio di valore che voglio esprimere qui.
    .....infatti. Ignorante,proseguendo il tuo discorso, è un aggettivo che esula dal concetto testè espresso.

    Offline biscia

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    Re:SENTENZA DEL TAR COMUNE DI LENTINI
    « Risposta #14 il: 11:54:25 am, 08 Ottobre 2011 »
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  • ok, cassiamo pure il termine ignorante. Scegli tu un altro termine.
     :)
    « Ultima modifica: 12:00:46 pm, 08 Ottobre 2011 da biscia »

     

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