N. 02410/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02338/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2011, proposto da Gaetano Caserta, Antonino Gallitto, rappresentati e difesi dagli avv. Agatino Cariola, Carmelo Floreno, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via G. Carnazza, 51; Rosario Lo Faro, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Floreno, Agatino Cariola, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via G. Carnazza, 51;
contro
Comune di Lentini; Consiglio Comunale di Lentini; Ufficio centrale elettorale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Alfio Mangiameli, nella qualità di Sindaco eletto, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sirna, Matteo Magnano, con domicilio eletto presso lo studio Dario Manganaro in Catania, via Tolmezzo 1 (Studio Litrico); Ugo Mazzilli, Angelo Di Giorgio, Marcello Cormaci, Guido Mirisola, Rosario Vacanti, Saverio Bosco, Biagio Portal, Cirino Greco, Ciro Brancato, Giuseppe Corso, Alfio Gabriele Galata', Filadelfo Inserra, Stefano Battiato, Giuseppe Pollicino; Salvatore Barretta, Paolo Censabella, Nazareno Salvatore Nicotra, Luca Di Mari, Alfio Mangiameli, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Magnano, con domicilio eletto presso Dario Manganaro in Catania, via Tolmezzo 1 (Studio Litrico); Filadelfo Tocco, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Commendatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Dario Sammartino in Catania, Via Teocrito, 48;
per l'annullamento
delle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Lentini, del 29-30 maggio 2011 e del 12-13 giugno 2011, dei verbali relativi e degli atti di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale e del Sindaco in essi contenuti;
- di tutti i prospetti dei voti validi e di preferenza e le tabelle dei voti allegati ai verbali delle singole sezioni elettorali;
- degli atti di proclamazione del Sindaco avvenuta con decisione dell'Ufficio Elettorale Centrale del 20 giugno 2011, e di proclamazione dei consiglieri comunali;
- di ogni atto presupposto, collegato, connesso e conseguente alle operazioni sopra dette, in particolare delle Deliberazioni del Consiglio comunale nella seduta del 12 luglio 2011, giuramento del sindaco, giuramento ed insediamento dei consiglieri, convalida dei medesimi consiglieri, elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale;
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, L’ORDINE E/O LA CONDANNA
delle Amministrazioni intimate alla rinnovazione delle consultazioni elettorali del Consiglio comunale di Lentini e del Sindaco del 29-30 maggio 2011 e del 12-13 giugno 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Comunale di Lentini, dell’Ufficio centrale elettorale e di Alfio Mangiameli e di Salvatore Barretta e di Filadelfo Tocco e di Paolo Censabella e di Nazareno Salvatore Nicotra e di Luca Di Mari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio rileva la opportunità di decidere la presente controversia con sentenza in forma semplificata ex art 74 c.p.a. poiché di analoghe questioni questo Tribunale si è occupato decidendole con sentenza 30 dicembre 2004, n. 4064 e sentenza 16 febbraio 2005, n.263, ed in ultimo 15 settembre 2011, n. 2238, e negli stessi termini il C.G.A. con sentenza n.1 del 19 gennaio 1996, alle cui parti motive espressamente si rinvia.
Attesa l’infondatezza del ricorso il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni in rito formulate dai contro interessati.
Il Collegio, attesa la straordinarietà e la temporaneità dell’Ufficio Centrale Elettorale, che non riveste la qualità di parte nel giudizio elettorale (ex plurimis, Cons. Stato, AP, 23 febbraio 1979, n. 7; CGARS, 30 giugno 2011, n. 468; TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 11 novembre 2010, n. 4405; TAR Sicilia – Palermo, 27 ottobre 2010, n. 13715), ritiene di dichiararne l’estraneità al giudizio.
Si specifica in questa sede che l’unico motivo di censura formulato dai ricorrenti non si appalesa meritevole di positiva valutazione, conformemente a quanto statuito con le sentenze prima richiamate.
I ricorrenti, infatti, fondano la domanda di annullamento degli atti impugnati sulla censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. c), e dell’art. 10, ult. comma, del D. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3 atteso che nella composizione dei seggi elettorali si sarebbe registrata una violazione di legge consistente nella presenza, in qualità di presidente o segretario o scrutatore, di soggetti legati da rapporti di parentela e affinità con candidati alla carica di consigliere comunale, e nella contemporanea presenza in una sezione del padre e della propria figlia quali, rispettivamente, Presidente e segretaria, malgrado il divieto posto dall’art. 10, u.c., D.P.Reg. n. 3 del 1960, e dall’art. 12 [rectius, art. 11, comma 2, lett. c)], stesso D.P.Reg)
Però come già ritenuto da questo Tribunale, la circostanza che uno degli scrutatori abbia un rapporto di parentela con i candidati non è causa di nullità delle operazioni di voto, sia perché nulla la legge dispone al riguardo, sia perché i componenti del seggio elettorale non hanno comunque alcuna discrezionalità in ordine agli adempimenti cui sono tenuti per legge all’osservanza di criteri oggettivi minuziosamente e rigidamente predeterminati avuto riguardo al fatto che il procedimento elettorale è scandito da atti non discrezionali, per altro verificabili, sicché l'eventuale qualità di parente di candidato rivestita da alcuni membri del seggio deve ritenersi irrilevante.
Pertanto la nullità delle operazioni non sembra potersi ricondurre al vizio genetico della formazione del seggio, anche con riferimento alla dedotta irregolarità consistente nella presenza nello stesso seggio di persone legate da vincoli di parentela in qualità di presidente e di segretario .
Il mero sospetto dell’alterazione del risultato, pertanto, stante il silenzio della legge, non assume il valore di “presunzione di diritto”, ma sottostà alla necessità di prova dell’effettivo intervenuto inquinamento del risultato elettorale e di tutte le operazioni, rigorosamente verbalizzate.
Nè ha pregio il rilevo formulato dai ricorrenti secondo cui l’illegittimità delle operazioni svolte sarebbe comprovata, nella fattispecie, dalla circostanza che il numero di schede e voti non validi, pari a 970 al turno di ballottaggio, sarebbe superiore di tre volte alla differenza tra il Sindaco Mangiameli (risultato eletto con 6.713 voti) ed il candidato Neri (che ha raccolto 6.406 preferenze), attesa la genericità della censura che trova il suo fondamento logico giuridico sulla postulata presunzione assoluta di illegittimità delle operazioni di scrutinio scaturente dalla presenza in alcune sezioni di scrutatori parenti di candidati.
La censura è generica, in quanto i ricorrenti non forniscono nemmeno un principio di prova in ordine al modo in cui la presenza in 6 sezioni di scrutatori o presidenti di seggio, in rapporto di parentela con candidati e tra di essi componenti del seggio, alla carica di Consigliere comunale abbia influito in concreto sul totale complessivo di schede e voti non validi, pari a 970.
Si consideri poi che 970 schede e voti non validi (comprese le schede bianche e quelle contestate), rispetto a 13.119 voti validi, rappresentano una quantità statisticamente del tutto nella norma.
Conclusivamente, rilevata la infondatezza e genericità di tutte le censure formulate, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura che viene determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette dal giudizio l’Ufficio centrale elettorale di Lentini e rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste, in solido, a carico dei ricorrenti, in favore delle parti costituite pro quota, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Milana, Presidente FF, Estensore
Vincenzo Neri, Primo Referendario
Diego Spampinato, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)