Copio incollo da internet ed aggingo: S.C. un battitore libero prestato a ... ... Palazzolo!
Ammuccamu e lievici u pilu.
Emy

PALAZZOLO ACREIDE…………………………….
RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE In data 21 giugno 2013,
nel nostro Comune, si realizza un atto di massima efficienza, unico, probabilmente,
nell’ambito dell’ intera Pubblica Amministrazione. Il Consiglio e i presenti prestino attenzione alle date ed ai protocolli di alcuni atti.Tre avvenimenti quasi contestuali.
Il Sindaco in data 21/06/13 con “atto di indirizzo”,
prot. N.5953, invita il Responsabile del 1° settore a predisporre gli atti necessari per consentire la trasmissione in diretta streaming del primo Consiglio Comunale;
Nella stessa data, 21/06/13, viene acquisita al protocollo del Comune con n. 5947,
antecedente quindi all’atto di indirizzo del Sindaco, un’
istanza con cui il titolare di una ditta privata, si legge testualmente,
“propone che sia riproposta l’esperienza e il servizio di video streaming nei consigli comunali” , vantando di aver svolto “nella precedente legislatura” lo stesso servizio.
Senza attendere risposta, fornisce i dati per la fatturazione. Probabilmente sicuro di ottenere quanto richiesto, prima ancora che il Sindaco predisponesse l’atto di indirizzo
.Non contento di ciò, forse per fretta o per convinzione di onnipotenza, riporta ladicitura
“ importo offerto euro 150 iva compresa a seduta”
ATTENZIONE! LA DITTAnon richiede nulla. OFFRE EURO 150 A SEDUTA.Invero, non è così, si è rinnovata una prassi consolidata.Già nella “precedente legislatura” ,
Il titolare di cui sopra, in qualità di rappresentante di una Ass. Culturale, composta, a leggere lo Statuto della stessa,da due sole unità, regolarmente elette dall’ assemblea costituente a Presidente e avicepresidente, riceve un contributo fisso di 150 euro per ogni ripresa.Non risulta da parte dell ’ Amministrazione alcun tentativo di contenere i costi, né di soprassedere per valutare altre offerte.
Non è l’Amministrazione a stabilire il budget, non valuta
l’opportunità di un progetto di ripresa tramite risorse interne opportunamente incentivate economicamente.
Il privato chiede, l’Amministratore dà! Nella relativa delibera di G.M. n. 107 del 22/09/10
“Attivazione in via sperimentale del servizio, e cc.”, nella passata Amministrazione,
c’è qualcosa di importante che ci riporta al problema ed alle responsabilità che ricadono su alcuneautorizzazioni.Il Responsabile del settore proponente, di proprio pugno,
scrive sulla delibera: “ Di dare atto che la ripresa video di ogni Consiglio sarà di volta in volta
concordataed autorizzata dal Presidente del Consiglio o suo facente funzioni”.
È importante la precisazione. Il Responsabile individua, in ossequio alla normativa
vigente, nel Presidente del Consiglio l’autorità abilitata ad avere competenza.
L’unica nostro avviso.
Principio di carattere generale, peraltro anche consacrato a livello legislativo, è,infatti, la funzione del Presidente della seduta che assicura il regolare e pacifico svolgimento dei lavori;
lo dispone l’art. 39 D.L.vo 267 del 2000.
Considerate le prerogative esclusive del Presidente del Consiglio, disponendo la
ripresa dei lavori consiliari, il Sindaco, per l’insediamento di questo Consiglio, hacommesso un abuso di competenza per cui chiediamo che si assuma personalmente l’onere dei costi di ripresa della prima seduta.
Entriamo nel merito delle riprese audio e trasmissione delle stesse.Guardando il passato e il presente, considerando la continuità del servizio e la probabile non congruità dei costi, rispetto ad una gestione diretta del Comune, si potrebbe continuare ad operare con l’affida
mento ad operatore privato, offrendo,tuttavia, opportunità di accesso ad altri richiedenti, attivando così un sistema di concorrenza, utile per le casse comunali. Il richiedente, oggi, anche in questa occasione, propone genericamente il servizio, -detta le condizioni economiche - ed il Sindaco, immediatamente (qualche protocollo dopo) obbedisce, disponendo un atto di indirizzo, facendolo passare come una scelta non influenzata! Questi i termini dell
’esperienza passata e di quella odierna… purtroppo!
Nessuno è contrario, sia chiaro e lo si ripete fortemente, a scanso di equivoci, a chele sedute del C.C. siano seguite, trasmesse, registrate e archiviate.Per la loro importanza documentale, perché consentono, (si asserisce, ma deveessere dimostrato) una più ampia partecipazione dei cittadini, perché possonoessere strumento utile di ricerca e di confronto per gli stessi consiglieri.
Nessun problema se si vuole mantenere, non importa il motivo, l’esperienza odierna, ma sussiste l’obbligo di regole precise, di comportamenti non di parte,senza che si creino disturbi di vario genere durante e dopo le riprese (via sms oFacebook a soggetti estranei all’aula consiliare).
Gradirei una buona convivenza. Le elezioni sono passate e i fans possono e devono tornare alle attività ordinarie, con professionalità e soprattutto con imparzialità. Imparzialità che in atto non è garantita, considerato che lo stesso titolare del sito in cui viene riversata la registrazione, non ha imbarazzo a definirsi, ancora, concoerenza, si deve riconoscere
…di parte. Ovviamente, è impellente un regolamento consiliare per garantire sì
l ’ imparzialità,ma soprattutto il trattamento dei dati nei termini secondo le norme di settore.Requisito fondamentale, imposto dalla legge, per un regolare svolgimento dellesedute e delle riprese.La necessità di un regolamento è del tutto ineludibile, stante anche le sanzioni
penali di cui all’art. 167 del D.L.vo n. 196/2003.
(Primo comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.
Ultimo comma dell’articolo 167 D.Lgs.vo n. 196/2003 stabilisce che
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fattoderiva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.)