Ti riferisci al parere CGA n. 101/2006 ed alla sentenza CGA n. 420/2006. Tuttavia sono entrambi non pertinenti, abbondantemente datati e nulla hanno a che vedere con la vicenda TARES che ci riguarda. La quale riguarda esclusivamente l'impianto normativo TARES e, soprattutto, con la circolare ministeriale del 29/4/2013, chiarissima nell'attribuire la competenza ai consigli comunali.
Ritengo che la ulteriore nota del Mistero dell'Economia del 9/8/2013, chiarisca definitivamente la vicenda. Di seguito riporto un breve estratto della suddetta nota con la quale il Ministero ha esaminato la problematica TARES in relazione ad un Comune il cui Consiglio Comunale aveva deliberato in merito.
Nulla eccepisce il Ministero sulla competenza del Consiglio Comunale.
Confronta anche la deliberazione di giunta n. 23 del 09/05/2013 del comune di Sommariva
Perno in provincia di Cuneo, con la quale la Giunta, citando proprio la circolare del 29/04/2013, revoca il proprio precedente atto deliberativo. Cosa che, a mio parere, dovrebbe urgentemente fare la Giunta di Sortino.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Roma, - 9 AGO. 2013
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIII
Protri. >tW>3
Al Comune di PEC: {Rif. Vs. inserimento web in data 30 luglio 2013)
OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Deliberazione del Consiglio
comunale |*j| del lj| | Determinazione del numero e della scadenza
delle rate per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Con la deliberazione indicata in oggetto codesto Comune ha stabilito che, per l'anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) venga corrisposto in quattro rate, scadenti la prima il 30 novembre 2013, la seconda il 31 dicembre 2013, la terza il 31 gennaio 2014 e la quarta il 28 febbraio 2014.
Tale deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. .8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la cui lett. a) prevede che, per il solo anno 2013 e in deroga a quanto diversamente prescritto dall'art. 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dall'ente locale con propria deliberazione •^adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo ... "....