Dopo aver saputo da numerosi cittadini che sul tema IMU Seconda rata c'è qualcuno che sta facendo confusione,più o meno consapevolmente, mandando di conseguenza in confusione i cittadini aventi diritto agli sgravi, stamane ho inviato una nota a chi di competenza, affinchè non si neghi un diritto e si applichi una norma legittima voluta dagli organi politici del nostro comune. P.S. Si sappia che sulla gestione di questa questione non sono disposto a fare sconti. Invito i cittadini aventi diritto a recarsi al comune senza timori e pretendere che si applichi la norma.
Alla giunta municipale chiedo di schierarsi convintamente per la logica applicazione delle agevolazioni, vigilando su chi irresponsabilmente sta ostacolando un diritto dei cittadini, in caso contrario i cittadini dovranno individuare come unico responsabile di un pasticcio che gli potrebbe negare l'accesso ai benefici la giunta municipale medesima.
..Io e i cittadini qui siamo...in attesa di sviluppi.
Di seguito la nota protocollata oggi.
Al Sindaco
Dott. Enzo Buccheri
All’assessore al bilancio
Dott.ssa Failla
Al capo settore contabile
Dott.ssa Blancato
Al responsabile servizio tributi
Signora Di Pasquale
Al presidente del consiglio comunale
Avv. Dionisio Mollica
Oggetto: chiarimenti relativi alla seconda rata IMU/Abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta
Gentili SS. VV. ,
Faccio seguito alle segnalazioni da parte di numerosi cittadini, i quali recatisi presso l’ufficio tributi del nostro comune, naturalmente preposto alla facilitazione delle procedure relative alle agevolazioni fiscali, hanno lamentato una condotta anomala nell’esplicazione dell’iter per accedere agli sgravi predisposti in materia di SECONDA RATA IMU/Abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta.
In particolare, pare che gli uffici preposti abbiano rilasciato informazioni parziali e lacunose in merito all’argomento di che trattasi, tali da generare negli utenti disappunto e spaesamento rispetto alla documentazione da produrre per accedere alle agevolazioni previste, così come stabilito con deliberazione del consiglio comunale (DELIBERAZIONE 57/2013) e dalla consequenziale deliberazione della giunta municipale ( DELIBERAZIONE 112/2013).
Ad oggi, la questione apparentemente controversa sembra riguardare “chi, tra comodante e comodatario, debba produrre la certificazione ISEE”.
A questo proposito vale ricordare l’articolo 2 bis del Decreto 102
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici)
che così si esprime:
Articolo 2-bis.
(Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
Ricordo che la definizione data dalla normativa IMU alla nozione di “abitazione principale” (art. 13, c. 2 del D.L. n. 201/2011:<<(…) immobile (…) nel quale il possessore dimora abitualmente (…)>>) non era sinora integrata da una norma analoga a quella presente nella disciplina ICI che consentisse di recuperare, all’interno della fattispecie, anche i moltissimi rapporti di comodato che sovente caratterizzano i rapporti interni alla cerchia familiare e parentale. Ai fini ICI operava la norma di cui all’art. 59, c. 1, lettera e), del D. Lgs. n. 446/97, che attribuiva ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo altresì il grado di parentela. Infine, sembra che la fissazione di limiti legati all’ISEE costituisca una mera facoltà rimessa ai comuni e non un preciso obbligo di deliberare in proposito. In tal senso si esprime anche la Nota di lettura dell’ANCI dell’Emilia Romagna del 29 ottobre 2013.
Ciò detto, appare evidente e logico che i parametri da rispettare oltre ad essere a totale discrezione dei comuni che adottano questa misura, non possano configgere con il concetto fondante del DL 102, che quando parla di certificazione ISEE, non può altro che riferirsi alla figura del comodatario(chi usufruisce del comodato d’uso), pena il venir meno del concetto stesso di abitazione principale, per assimilazione esteso alle abitazioni occupate stabilmente da chi vi risiede e non certo dal soggetto passivo d’imposta.
Alla luce di quanto esposto quindi, appare semplice stabilire che è il comodatario che ha l’onere di produrre la certificazione ISEE, che ricordo ancora, il comune di Sortino stabilisce non poter essere superiore ad euro 25.000,00.
A rafforzare il principio che è il comodario a dover produrre certificazione ISEE riporto a maggiore conferma e convincimento il testo della bozza del DDL STABILITA’2014 che al comma 1 dell’articolo 23 ( disposizioni in materia di IMU così definisce la questione del comodato:
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario abbia un reddito non superiore a 15.000 euro annui.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”.
In conclusione, con la presente si invitano gli uffici preposti a dar seguito immediato e univoco alle direttive promosse e deliberate e quindi rese operative dagli organi politici e amministrativi del comune, evitando di incorrere in fraintendimenti e interpretazioni dilunganti che pregiudicherebbero da parte degli aventi diritto la fruizione di un legittimo beneficio e che certamente farebbero incorrere i funzionari responsabili in una omissione di pubblico servizio.
Certo di un positivo riscontro, porgo
Vive cordialità
Sortino 6 Dicembre 2013
Il consigliere comunale
Dott. Cesare Salonia