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Video da diretta conferenza sostenitori parco iblei e scontro con i contrari
pinoguzzardi:
Egregio sign. Tomasi,
seppure scusandosi Lei continua con la impertinenza.
Ma che senso ha chiedere a me, semplice utente di un forum, una consulenza privata per i Suoi investimenti economici?.
Quanto meno la Sua è una domanda " fuori luogo".
Siamo in un forum non già in un ufficio di un commercialista.
Tuttavia, da un punto di vista generale, una risposta glielo data, l'unica possibile: una volta realizzato il Parco degli Iblei ne rincorra le opportunità, così come i tanti, spero.
Ed una delle opportunità potrebbe essere, se le condizione orografiche, la vastità, la presenza di adeguate risorse idriche del Suo riferito terreno di cui io non conosco la natura ( dal che la necessità di rivolgersi ad uno studio di consulenza e non già ad un forum), potrebbe essere la coltivazione di un prodotto ecologico, inserito in una filiera di produzione e vendita, ed allora è possibile che possa avere anche contributi di impianto a cura dell'Ente Parco degli Iblei.
Fermo restando che quei contributi dovranno avere riscontro in una " vera" attività produttiva.
pinoguzzardi
Luca:
--- Citazione da: pinoguzzardi - 08:54:30 am, 31 Luglio 2010 ---Egregio " sal",
si sta "paraparlando" di perimetro e di norme di salvaguardia.
Ma ciò è stato detto e, sostenere che la risposta " non è pervenuta", è segno di disattenzione.
Caro " luca",
" rimane senza territorio e senza regole", a parte il " rimanere", le superiori affermazioni valgono anche per Te.
Il territorio il Parco degli Iblei lo avrà e le regole anche, quali scelte condivise da tutti.
Così come già detto l'oggetto delle discussioni " politico-amministrative" di questi mesi è proprio questo.
--- Termina citazione ---
probabilmente non sono riuscito a dare la giusta chiarezza al mio intervento riassuntivo che voleva condensare la verità nuda e cruda. Credo però che stiamo dicendo la stessa cosa: il parco è istituito, avrà regole e zone ben delimitate ed il tutto sarà fatto con tutti timbri del caso.
Al momento però,di certo,c'è esclusivamente l'istituzione, il resto è.."in lavorazione";
ecco perchè ho scritto a "Sal" che (allo stato attuale) rimane senza regole e senza territorio. :)
--- Citazione da: pinoguzzardi - 08:54:30 am, 31 Luglio 2010 ---post scripum per l'amico " Luca".
ha sostenuto: " qualche capoccione ha deciso che doveva esistere un parco degli Iblei e l'ha istituito, cambiano i governi, cambiano i capoccioni ma il parco rimane".
Poichè io ignoro, tra tutte le altre tante cose, il nominativo di questo politico "capoccione" sarò grato a Luca se vorrà colmare questa mia lacuna.
...
Nessuna " calata dall'alto", nessun capoccione politico lo " ha deciso", a meno che Tu non me ne faccia il nome e me lo documenti come ho fatto io citando quei componenti della Società civile riunite in Associazioni.
--- Termina citazione ---
quello che ha scritto è tutto vero,associazionismo compreso; ma sa benissimo che ogni pensiero,ogni associazione ha comunque un area di riferimento (anche politica). Alla fine tutti trovano qualcuno che sostiene le proprie idee e chi firma petizioni,se non altro perchè per ogni cosa ci sarà tanta gente a favore ed almeno altrettanta contro ed il parco non fa differenza.
E sa anche che non tutto può essere "documentato" nel senso letterale del termine ma, come sempre, saprà leggere tra le righe ;) e mi permetto quindi di postare il link ad una Gazzetta Ufficiale (antecedente l'istituzione del parco) che, volendo,potrebbe fornire una spiegazione plausibile o una chiave di lettura di quanto accaduto e sta accadendo.
Questo però,a voler pensare male. ;D
Link: http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g03-49/g03-49-p10.htm
SC:
--- Citazione da: pinoguzzardi - 08:54:30 am, 31 Luglio 2010 ---
Nessuna " calata dall'alto", nessun capoccione politico lo " ha deciso", a meno che Tu non me ne faccia il nome e me lo documenti come ho fatto io citando quei componenti della Società civile riunite in Associazioni.
--- Termina citazione ---
allora come capoccione faccio io il nome di pecoraro scanio poi posso aggiungere la sen. Loredana De Petris (Verdi) propositrice dell'emendamento istitutivo alla finanziaria che comunque non sarebbe passato senza l'assenso del governo
è abbastanza evidente la collateralità dell'associazioni da lei citate ai capoccioni o zii che a roma hanno istituito il parco attraverso una legge finanziaria cosa mai accaduta a quanto mi risulta prima
attualmente si possono aggiungere i capoccioni Granata e Prestigiacomo
ovviamente ora negherà che questi tutti questi nomi che lei ha finto palesemente di ingnorare sono "capoccioni", magari cercando nel dizionario il significato
pinoguzzardi:
Egregio sign. " salvo caligiore",
Lei si è scordato che le leggi li fa il Parlamento e che questo si trova a Roma dal che l'emendamento dell'on.le Loredana de Petris, verde, come sottolinea Lei.
Ma cosa voleva il sign " salvo" che un deputato di quella lista che si ispira, tra l'altro, alla tutela del paesaggio non ottemperasse, con quella Sua proposta, ad un dettato costituzionale, a fronte peraltro di una aperta iniziativa che proveniva dalla società civile e non già da qualche " capoccione" locale nel buio di una segreteria politica?
Altro che " un parco calato dall'alto", concetto sovrapponibile a quello delle famose vipere lanciate con l'elicottero, ma la " ratio" e " l'origine culturale" di questi due assurdi concetti è assolutamente identica.
Ritengo necessario ricordare in primo luogo a me stesso quel dettato costituzionale:
" La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio artistico della Nazione"
Ed è su questa scia che si è mosso il Parlamento italiano, in piena trasparenza oltre che per motivi di ordine economico di cui dirò in appresso.
Come tutti sappiamo la Regione Siciliana, sostenendo che quella sui parchi era una materia esclusiva e non concorrente, avanzò ricorso alla Corte Costituzionale che lo rigettò con le seguenti motivazioni così come eplicitate da un famoso costituzionalista taliano:
" .......Vale la pena ricordare infatti che il decreto legge da cui prende origine la norma contestata aveva fissato in ben 1.000.000,00 di euro la dote complessiva per celebrare la nascita dei nuovi parchi siciliani; non a caso il titolo dell'art. 26, comma 4-septies del decreto legge, poi convertito nella legge 222/07, non era dedicato a norme di protezione ambientale ma a interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo dell'equità sociale.
La sola posta in gioco quindi che, a posteriori, potrebbe giustificare una sì netta presa di posizione della Regione contro una norma statale così rilevante sul piano ambientale va individuata quindi non tanto nell'obiettivo, ingiustificato e ingiustificabile, di ridurre l'intensità della protezione delle aree in questione escludendole dalla possibilità di godere della tutela più ampia garantita ai parchi nazionali, quanto in quello, di influenzare la distribuzione di somme di un certo peso tra più soggetti, tutti interessati a partecipare alla spartizione.
È di tutta evidenza infatti come l'esclusione o, viceversa, l'inclusione di un determinato territorio regionale nei confini di un parco nazionale, possa avere, dati i sottesi interessi di cui sopra, un rilievo decisivo per lo sviluppo economico e sociale delle aree coinvolte che va al di là delle preoccupazioni in merito al grado della protezione di un particolare habitat.
Ciò detto, la sentenza è utile a chiarire come si possano configurare i rapporti Stato-Regione laddove i confini di aree già eventualmente protette a livello locale si sovrappongano a quelli di aree che il Parlamento intende proteggere a livello nazionale. Per la Consulta infatti non vi possono essere dubbi in merito al fatto che proprio dalle particolarissime finalità delle aree protette a livello nazionale ovvero quelle nascenti dalla necessità di conservare particolari specie animali o vegetali, caratteristiche associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici, discenda una specifica competenza legislativa esclusiva statale ritenuta indubbiamente necessaria proprio per salvaguardare quell'ecosistema di cui parla l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, nell'interesse, prevalente, delle generazioni presenti e di quelle future.
In base alla giurisprudenza più risalente sul tema, che la Corte stessa non esita a richiamare, le pretese al ribasso della difesa regionale volte a ottenere una modifica dell'orientamento consolidato vengono immediatamente frustrate. Ancora prima di considerare l'ambiente di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. materia trasversale, la Consulta infatti ne ha ancora il dovere di tutela da parte della Repubblica agli artt. 9 e 32 della Costituzione cosa questa che sgombra il campo da ogni possibile diversa interpretazione con riferimento alle Regioni ad autonomia differenziata eventualmente dovuta alla modifica del Titolo V della Carta avvenuta nel 2001.
Non si può credere che una Regione, sebbene a statuto speciale, nel 2009, ovvero a ben otto anni dalla riforma, abbia sperato di arginare, o peggio, ridurre gli intenti protezionistici statali nei confronti di particolari aree del proprio territorio sulla scorta di norme statutarie da cui deriverebbe una presunta competenza legislativa regionale, esclusiva, basata sulla configurazione della tutela del paesaggio come attinente alla "materia dei parchi sotto profilo della tutela dell'ambiente nel suo aspetto visivo".
Certo la Corte non ha ignorato il fatto che in relazione all'ambiente possano emergere interessi attinenti più all'utilizzazione che alla conservazione, ma proprio per questa ragione, ha ribadito che allo Stato deve essere riconosciuta la facoltà di disciplinare in modo unitario questo bene, valore costituzionale primario e assoluto, nel suo complesso; ciò comporta però, e le Regioni lo devono comprendere, che le decisioni del parlamento prevalgano, come nel caso in questione, sugli ambiti di autonomia nelle materie relative alla valorizzazione.
Per la Corte, anche la pur paventata sovrapposizione di competenze tra livello di amministrazione statale e regionale nell'ambito dei confini dello stesso parco, con conseguente intollerabile aggravamento dell'azione amministrativa per le medesime aree che si troverebbero soggette a una duplice amministrazione, non ha retto di fronte alla considerazione che le diverse finalità delle norme in materia di parchi nazionali e di quelle in materia di parchi regionali sgombrano il campo anche dai dubbi in merito alla pretesa violazione degli artt. 97 e 118 Cost.; non è compromesso il buon andamento della Pubblica amministrazione né, in un caso del genere, verrebbero esercitate funzioni amministrative statali in assenza di esigenze di carattere unitario che lo giustifichino.
Troppo deboli e inconferenti le argomentazioni utilizzate, tanto che la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso siciliano laddove fondato sui parametri di cui agli art. 3 e 97 Cost. Non si può infatti accusare lo Stato di non essere un buon amministratore né di agire arbitrariamente o irragionevolmente quando istituisce un parco nazionale senza specificare quali competenze regionali in materia di parchi sarebbero state violate.
Piuttosto per comprendere le ragioni dell'impugnativa avrebbe senso pensare che la Regione non abbia voluto lasciarsi scappare un'occasione di particolare visibilità istituzionale come appunto un ricorso in via d'azione contro una legge statale per far sentire la propria voce, certo autorevole, ma nel caso che ci occupa stonata, anche perché in anticipo rispetto al momento fissato dal legislatore nazionale, per raccogliere, nello spirito di leale collaborazione che comunque deve caratterizzare i rapporti centro-periferia, il relativo contributo nel momento opportuno, ovvero quello della specificazione dei confini delle aree meritevoli di protezione.
Non a caso questo autonomo motivo di obiezione non è stato nemmeno ritenuto degno di essere discusso proprio in quanto basato sul lamento, del tutto generico, circa l'esistenza di un rischio, non provato, di azzeramento del ruolo dell'Ente territoriale per un verso sarebbe stato sorpassato dalle scelte di fondo relative alla concreta individuazione del territorio da proteggere a livello nazionale, per l'altro sarebbe stato emarginato ad un ruolo di gregario in quanto interpellato solo nel momento, certo non strategico, dell'istituzione formale del parco da un punto di vista geografico; ovvero a giochi fatti.
In questo contesto ben si comprende come la Corte non abbia avuto difficoltà a richiamare quella propria giurisprudenza che aveva già escluso, attraverso analoga dichiarazione di infondatezza, la possibilità per le Regioni di far valere contro leggi statali parametri esulanti dal riparto costituzionale delle competenze senza indicare le conseguenze lesive su quelle regionali fissate tanto in Costituzione quanto negli statuti di autonomia.
La Consulta, da un lato, forse per reagire all'azzardo di un'impugnativa in parte inammissibile o forse per scoraggiarne di ulteriori di tal fatta, non manca di sottolineare che tutte le tesi proposte dalla Regione erano già state confutate nettamente in passato; dall'altro però, e questa è la cosa più significativa, per evidenziare che il punto di vista regionale non le è estraneo né indifferente, la stessa non si è risparmiata di ricordare alle parti in causa che il coinvolgimento della Regione da parte dello Stato in simili questioni è comunque necessario, così come è necessario il coinvolgimento da parte della Regione degli enti locali minori.
In proposito, non a caso, dopo aver ribadito che il principio di leale collaborazione, la cui lesione era stata espressamente contestata dalla Regione ricorrente, non doveva certo essere tirato in ballo con riferimento all'attività legislativa statale, tanto più se in ambiti materiali coperti da esclusiva, la Consulta chiude, significativamente, la parte in diritto della sentenza con quello che può essere considerato se non un monito un auspicio per il futuro: "i decreti presidenziali con cui si procederà alla concreta istituzione dei parchi nazionali siano adottati d'intesa con la Regione e sentiti gli Enti interessati".
La Corte ha indicato, dalla propria autorevolezza e imparzialità, la via sicura per l'attracco ribadendo che il coinvolgimento della Regione e naturalmente quello degli altri enti territoriali nel cui territorio gli interventi di tutela sono destinati a realizzarsi debba essere pregnante ed adeguato, non meramente formale ed astratto
Quest'ultimo è un concetto già conosciuto dai lettori di questo forum avendolo l'on. Avv. Titti Bufardeci spiegato all'avv. Nuccio Nigro, nel corso di un incontro pubblico nella sala comunale del Comune di Sortino e che " paraparlando" ha pubblicato.
Come vede gentile " salvo caligiore" ecco il motivo per cui quella legge è stata inserita in un provvedimento legislatico di quel tipo proprio perchè finalizzata allo " sviluppo economico e sociale delle aree coinvolte", oltre, evidentemente alla protezione dell'ambiente.
pinoguzzardi
enrico tomasi:
--- Citazione da: pinoguzzardi - 15:02:34 pm, 31 Luglio 2010 ---Egregio sign. Tomasi,
seppure scusandosi Lei continua con la impertinenza.
Ma che senso ha chiedere a me, semplice utente di un forum, una consulenza privata per i Suoi investimenti economici?.
Quanto meno la Sua è una domanda " fuori luogo".
Siamo in un forum non già in un ufficio di un commercialista.
Tuttavia, da un punto di vista generale, una risposta glielo data, l'unica possibile: una volta realizzato il Parco degli Iblei ne rincorra le opportunità, così come i tanti, spero.
Ed una delle opportunità potrebbe essere, se le condizione orografiche, la vastità, la presenza di adeguate risorse idriche del Suo riferito terreno di cui io non conosco la natura ( dal che la necessità di rivolgersi ad uno studio di consulenza e non già ad un forum), potrebbe essere la coltivazione di un prodotto ecologico, inserito in una filiera di produzione e vendita, ed allora è possibile che possa avere anche contributi di impianto a cura dell'Ente Parco degli Iblei.
Fermo restando che quei contributi dovranno avere riscontro in una " vera" attività produttiva.
pinoguzzardi
--- Termina citazione ---
Caro dottor guzzardi, partendo da questi suoi concetti, potrei chiederle quale senso abbia che lei semplice utente di un forum pretenda di indicare ad altri le vie maestre per un avvenire prospero del nostro paese.
Seppure scusandomi, le chiedo se ritiene opportuno etichettare come fuori luogo ed impertinente tutte quelle domande a cui dimostra di non avere risposte, se non in forma del tutto astratta.
Pertanto i miei quesiti erano rivolti ad un dottore in scienze economiche, nella veste della sua medesima persona, e non ad un forum.
Prendo comunque atto che dopo tanta mia insistenza, finalmente emergono piccoli segni di concretezza:
Interessante, quindici consiglia la coltivazione di prodotti ecologici (suppongo voleva dire biologici) pur riservandosi, giustamente, di indicarmene la tipologia, non conoscendo la natura del mio terreno.
Potrei, come ormai sappiamo, usufruire dei contributi dell'ente, ammesso che, questi prodotti ( lei parla di attività produttiva) ne abbiano i requisiti giusti.
E secondo lei chi stabilisce tali requisiti, l'ente parco o il mercato?
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