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INSISTO. ANNULLARE LA DELIBERA TARES.

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a.merenda:

@ Carmelo Spataro: qual è la fonte del post sopra?

@ Dionisio Mollica: di sicuro non mi sono espresso bene in termini giuridici ma mi auguro sia chiaro il senso del post


Per il resto> mi sembra che, ancora una volta, ci sia stata una certa miopia politica. Convocare il consiglio, discutere e se le cose si tiravano per le lunghe, decidere tramite giunta sarebbe stato meglio.
Infatti altri hanno fatto così.

Dionisio Mollica:
Caro Carmelo, ti stavo aspettando! E per adesso mi soffermo esclusivamente sulla vicenda TARES, la quale costituisce prevalentemente una questione tecnica.
Trattasi di rispetto della legalità, non di protagonismo.
La fonte che hai riportato dovrebbe essere, se non erro, Italia Oggi del 16/04/2013.
Fonte che conoscevo già e che si limita a riportare  soltanto un parere di chi ha redatto l'articolo. Non é dunque una fonte normativa. Aggiungo che l'articolo in questione  é precedente alla circolare ministeriale del 29 aprile adottata proprio al fine di rispondere ai diversi quesiti dei comuni, i quali chiedevano appunto delucidazioni in merito alla competenza dell'organo.
Insisto, pertanto, in quanto asserito nella mia nota pubblicata.
A conferma, riporto di seguito un articolo de Il sole 24 ore pubblicato dopo il 29 aprile 2013, ovvero dopo la circolare del Ministero dell'Economia, in esso espressamente citata.
Il sole 24 ore chiarisce che la competenza é dei consigli comunali:

TARES: RATE E SCADENZE DECISE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
La delibera che fissa per il 2013 il numero delle rate e le scadenze di pagamento della Tares va adottata dal Consiglio comunale. Lo chiarisce il ministero dell'Economia con la circolare 1/DF del 29 aprile, illustrando le novità introdotte dal Dl 35/2013 sul nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi.
La posizione ministeriale è condivisibile e in linea con il dettato normativo, considerato che l'articolo 14, comma 22 del Dl 201/2011 attribuisce alla potestà regolamentare la disciplina sui termini di versamento del tributo: quindi è chiara la competenza del consiglio comunale. Viene così smentita la tesi a sostegno della giunta comunale, che si ricaverebbe dalla formulazione letterale dell'articolo 10 del Dl 35/2013 nella parte in cui consente ai comuni di deliberare «anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo». In realtà, l'inciso non introduce alcuna deroga al regime delle competenze ma è finalizzato a legittimare la riscossione della Tares in assenza degli atti fondamentali del tributo (regolamento, piano finanziario e tariffe). Senza un regolamento applicativo e senza le tariffe il prelievo non troverebbe attuazione, non essendovi una disciplina di legge di supplenza. La precisazione contenuta nel Dl 35/2013 consente quindi ai comuni di riscuotere la Tares, ancorché in acconto, pur in assenza del titolo che legittima la pretesa di una somma per il finanziamento del servizio rifiuti.
Occorre, quindi, portare quanto prima in consiglio comunale la proposta di delibera, visto l'obbligo di pubblicare il provvedimento almeno 30 giorni prima della data di versamento: ad esempio, in caso di delibera adottata e resa esecutiva il 10 maggio la prima rata non può avere una scadenza anteriore al 10 giugno.
Il Mef precisa che se il comune non interviene con propria delibera a modificare la scadenza delle rate della Tares, il termine per il versamento resta fissato a luglio e a ottobre 2013. Il Dl 35/2013 consente, inoltre, ai comuni di far pagare un acconto del nuovo tributo secondo gli importi stabiliti nel 2012 ai fini Tarsu, Tia1 e Tia2, ma l'ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi criteri Tares e versata contestualmente alla maggiorazione standard. Dal pagamento in acconto va esclusa anche l'Iva, non compatibile con la natura tributaria della Tares, ma sul punto il ministero tace.
In ordine alla riscossione delle prime rate i comuni possono utilizzare le modalità di versamento già in uso nel corso del 2012 (per esempio Mav, Rid e bollettini di conto corrente) ma il Mef avverte che non è possibile aprire un apposito conto corrente postale intestato alla Tares oppure modificare l'intestazione di quelli già esistenti.
Sole 24 ore
 

carmelo spataro:
Anche in questo caso potrei sostenere che trattasi di una opinione di chia ha redatto l'articolo ed allora aggiungo decisioni e pareri di natura giurisprendenziale senza nulla togliere alla opportunità di affrontare la questione in maniera diversa !
La questione è sempre la stessa e concerne il riparto di competenza fra gli organi dell’ente locale nell’approvazione della TARSU. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede consultiva[2] che in sede giurisdizionale[3], ha ritenuto di escludere la competenza dell’organo consiliare sulla base di una non meglio precisata applicazione della riforma dell’ordinamento degli enti locali, atteso che in materia di tributi il D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali) all’art. 42, 2° comma, lett. f), stabilisce la competenza dell’organo consiliare ai fini dell’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. Secondo il C.G.A., “ne discende che all’espressa esclusione della competenza consiliare in tema di determinazione delle aliquote e alla mancata espressa attribuzione alla giunta della suddetta competenza deriva la residuale competenza del sindaco”. Il C.G.A. è partito, evidentemente, dal presupposto, sotteso, che la normativa statale di cui al citato T.U. fosse direttamente applicabile in Sicilia in forza di un rinvio “dinamico”.

a.merenda:
Tradotto in estrema sintesi:

Quando lo Stato italiano fa una legge la Regione Sicilia la adotta ed applica direttamente senza fare nessun passaggio normativo ulteriore (recepimento dinamico) per alcune materie mentre per altre esiste la necessità, per la Regione, di doversi esprimere data la sua competenza esclusiva (recepimento statico).

Il tutto in forza del decentramento amministrativo sancito dall'art. 117 Cost con relativa riforma del Titolo V della Costituzione ove si specificano le materie di competenza esclusiva o concorrente fra lo Stato e le regioni.

Detto questo rimane ancora un dubbio:

Che si fa nel resto d'Italia? Esistono comuni del centro o del nord (di regioni a statuto ordinario) che non hanno convocato i consigli comunali? Quali sono i comuni in Italia che hanno avviato l'iter di riscossione con delibera di giunta per poi adottare successivamente il regolamento in consiglio comunale?


Ed infine:
Ci fregeremo ancora una volta della nostra presunta "specialità"?
Se si sbaglieremmo sferrando l'ennesima coltellata alla democrazia

Dionisio Mollica:
Ti riferisci al parere CGA n. 101/2006 ed alla sentenza CGA n. 420/2006. Tuttavia sono entrambi non pertinenti, abbondantemente datati e nulla hanno a che vedere con la vicenda TARES che ci riguarda. La quale riguarda esclusivamente l'impianto normativo TARES e, soprattutto, con la circolare ministeriale del 29/4/2013, chiarissima nell'attribuire la competenza ai consigli comunali.
Ritengo che la ulteriore nota del Mistero dell'Economia del 9/8/2013, chiarisca definitivamente la vicenda. Di seguito riporto un breve estratto della suddetta nota con la quale il Ministero ha esaminato la problematica TARES in relazione ad un Comune il cui Consiglio Comunale aveva deliberato in merito.
Nulla eccepisce il Ministero sulla  competenza del Consiglio Comunale.
Confronta anche la deliberazione di giunta n. 23 del 09/05/2013 del comune di Sommariva
Perno in provincia di Cuneo, con la quale la Giunta, citando proprio la circolare del 29/04/2013, revoca il proprio precedente atto deliberativo. Cosa che, a mio parere, dovrebbe urgentemente fare la Giunta di Sortino.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Roma, - 9 AGO. 2013
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIII
Protri. >tW>3
Al Comune di PEC: {Rif. Vs. inserimento web in data 30 luglio 2013)
OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Deliberazione del Consiglio
comunale |*j| del lj| | Determinazione del numero e della scadenza
delle rate per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Con la deliberazione indicata in oggetto codesto Comune ha stabilito che, per l'anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) venga corrisposto in quattro rate, scadenti la prima il 30 novembre 2013, la seconda il 31 dicembre 2013, la terza il 31 gennaio 2014 e la quarta il 28 febbraio 2014.
Tale deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. .8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la cui lett. a) prevede che, per il solo anno 2013 e in deroga a quanto diversamente prescritto dall'art. 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dall'ente locale con propria deliberazione •^adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo ... "....

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